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Deliberazione
legislativa n. 161/2005 ISTITUZIONE DEL
PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Approvata
dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 15 febbraio 2005 INDICE TITOLO
I - ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA Art.
1
Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali Art.
2
Strumenti di pianificazione Art.
3
Strumenti di attuazione Art.
4
Ente di gestione Art.
5
Zonizzazione Art.
6
Norme di salvaguardia Art.
7
Sorveglianza territoriale e sanzioni Art.
8
Norme transitorie e finali TITOLO
II - MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA N. 157 DEL 10 FEBBRAIO
2005 (DISCIPLINA DELLA
FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000) Art. 9
Modificazioni
all’articolo 11 della deliberazione
legislativa n. 157 del 2005 TITOLO
I ISTITUZIONE
DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA Art.
1 Istituzione
del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali 1.
Con la presente legge è
istituito il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Il perimetro
del Parco ricade nell'ambito
territoriale dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice,
Casalfiumanese ed è individuato dalla carta in scala 1:25.000 allegata alla
presente legge. Alla zonizzazione e perimetrazione definitiva si procederà
in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco. 2.
Le finalità istitutive
del Parco sono: a)
la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e
faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro
habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e
geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con
particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle
grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola; b)
la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle
preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei
manufatti e degli assetti storici del paesaggio; c)
il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa
degli equilibri ecologici; d)
la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e
di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici; e)
l’incentivazione di attività culturali e del tempo libero
collegate alla fruizione ambientale; f)
la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità
colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari
tipiche dell'area; g)
la qualificazione e la promozione delle attività economiche
compatibili con le finalità istitutive del Parco
e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile; h)
la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e
delle identità locali più significative. 3.
Costituiscono obiettivi gestionali del Parco: a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo status di conservazione delle specie animali e vegetali; b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all’interno
del perimetro del Parco; c) la gestione dei siti della Rete natura 2000
ricadenti all’interno del territorio del Parco; d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se
necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità
ecologica del territorio; e) la realizzazione di strutture per la divulgazione,
l’informazione e l’educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti
ed ai visitatori; f) la realizzazione e la manutenzione di
percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile; g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento
dei danni prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della
fauna selvatica; h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole
operanti nel territorio dell’area protetta e delle loro organizzazioni
professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di
gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell’Ente
di gestione. 4.
Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere integrati con il primo
Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
previsto all’articolo 64 della deliberazione
legislativa n. 157 del 10 febbraio 2005 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle
Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000). Art.
2 Strumenti
di pianificazione 1.
Il Piano territoriale del Parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26,
28, 30 e 31 della deliberazione legislativa n. 157 del 2005. Art.
3 Strumenti
di attuazione 1.
Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli articoli 27, 32
e 34 della deliberazione legislativa n. 157 del 2005: a) gli eventuali progetti di intervento
particolareggiato; b)
il Regolamento del Parco; c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione. Art.
4 Ente
di gestione 1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della deliberazione legislativa n. 157 del 2005. 2.
La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente
di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di
Ravenna, d'intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti
di cui al comma 1. La proposta è formulata entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3.
Per quanto concerne la
costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si
applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della
deliberazione legislativa n. 157 del 2005. Art. 5Zonizzazione 1. L'area del Parco,
individuata nella carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge,
viene suddivisa in quattro zone: a)
zona A, di protezione integrale: rupe della riva di San Biagio;
risorgente del rio Basino; rupi di monte Mauro; risorgente del rio
Cavinale. Rappresentano le aree superficiali del Parco
che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche
alla presenza di siti difficilmente accessibili; ospitano alcune delle
specie di prioritaria importanza conservazionistica locale (Cheilanthes
persica, Staphylea pinnata, Galanthus nivalis, Monticola solitarius) e
comunitaria (Bubo bubo) e alcuni habitat di importanza comunitaria
(formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi,
pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste di Quercus
ilex et Quercus rotundifolia); b)
zona B, di protezione generale: rupi ed emergenze gessose; aree a
vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga); ingressi delle
grotte e doline. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità,
ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della
Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle specie di prioritaria
importanza locale (Phyllitis scolopendrium, Helianthemum jonium,
Speleomantes italicus, Bombina pachypus, Nyctalus noctula, Plecotus
austriacus, Hystrix cristata) e comunitaria (Callimorpha quadripunctaria,
Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambix cerdo, Pernis apivorus,
Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythi, Miniopterus
schreibersi, Myotis myotis) ed alcuni habitat di importanza comunitaria
(oltre a quelli già citati per la zona A, formazioni di Juniperus
communis su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia,
formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo Festuco Brometalia, con stupenda fioritura di orchidee,
praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi
Molinion caeruleae, grotte non ancora sfruttate a livello turistico,
foreste di Castanea sativa); c)
zona C, di protezione e valorizzazione agroambientale: zone
prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone
immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da
agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui
habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie secondarie e rupi
gessose, in territori che hanno subito la secolare attività dell'uomo;
ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale (Rhamnus
alaternus, Typha minima, Lanius senator) e comunitaria (Triturus carnifex,
Circus pygargus, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana),
oltre ad alcuni degli habitat di importanza comunitaria precedentemente
citati (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo Festuco Brometalia con stupenda fioritura di
orchidee, praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o
argilloso-limosi Molinion caeruleae); d)
zona area contigua,
di promozione dello sviluppo locale
ecosostenibile caratterizzato dalle seguenti tipologie ambientali: 1)
agricola: zone distanti dall'emergenza gessosa, caratterizzate da
un'agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture
legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui; 2)
fluviale: tratti di corsi d'acqua appenninici principali che
attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola,
caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; ospitano alcune delle
specie di prioritaria importanza locale (Padogobius martensi) e
comunitaria (Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Rutilus rubilio,
Barbus plebejus, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Alcedo atthis),
oltre ad un habitat di importanza comunitaria (Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior: Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae); 3)
urbana: principali centri storici sorti sull'emergenza gessosa o
nelle sue vicinanze, ma ad essa strettamente connessi. Art.
6 Norme
di salvaguardia 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal
presente articolo. 2. Nella zona A l'ambiente è integralmente
tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei
luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali,
faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria. L'accesso è
consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio
di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli
ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati
alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla l.r. 9 aprile 1985,
n. 12 “intervento regionale per il potenziamento della organizzazione
del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del
patrimonio alpinistico"), o ad altri gruppi speleologici
specificamente autorizzati dall'Ente di gestione. 3. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque,
vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti
attività: a) la costruzione di nuove opere edilizie; b) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio
che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del
paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti; c) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico
sotterraneo; d) la modifica o l'alterazione di grotte, doline,
risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei; e) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi; f) la conversione dei prati seminaturali e dei
pascoli; g) la ceduazione dei castagneti da frutto e il taglio
per utilizzazione dei cedui invecchiati; h) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle
cavità naturali; i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico; j) l'apertura di nuove cave o discariche; k) accendere fuochi all'aperto; l) il campeggio libero; m) l'attività venatoria. 4. Nella zona B sono ammesse le seguenti
attività: a) sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di
restauro e risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d'uso,
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività
istituzionali del Parco o a servizio delle attività agricole esistenti,
nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai
vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune; b) il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato
alla conversione all'alto fusto; c) gli interventi di contenimento e controllo della
vegetazione ai margini dei coltivi; d) l'apertura di piste ad uso forestale; e) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente
di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti
urbanistici vigenti. 5. Nella zona C di protezione ambientale sono
permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le
seguenti attività: a) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico
sotterraneo; b) la modifica o l'alterazione di grotte, doline,
risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei; c) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi; d) la conversione dei prati seminaturali e dei
pascoli; e) la ceduazione dei castagneti da frutto; f) l'accesso non regolamentato alle grotte e
alle cavità naturali; g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico; h) l'apertura di nuove cave o discariche; i) l'attività venatoria. 6. Nella zona C sono ammesse le seguenti
attività: a) interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune; b) nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle attività agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun Comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo; c)
l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività
colturali; d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione; e)
interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della
vegetazione; f)
interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini
dei coltivi; g)
l'attività ittica, secondo le norme previste dai Piani ittici
provinciali; h)
la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse
strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 7. Nell’area contigua si applicano le norme
degli strumenti urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le
seguenti attività che sono vietate: a) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle
cavità naturali; b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico
sotterraneo; c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline,
risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei; d) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi; e) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli
nelle sole aree calanchive. 8. Nelle zone B e C del Parco e nell’area
contigua sono consentiti la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o
conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia
esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei
programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica
regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988;
l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso
speleologico. L’accesso ad altri gruppi speleologici è consentito
previa autorizzazione dell’Ente di gestione. 9. Nelle aree esondabili, ricomprese nel
Parco e nella area contigua e, comunque, per una fascia di 10 metri dal
limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei
corsi d'acqua naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da
legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la
costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti interventi finalizzati
all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio
delle opere di irrigazione e difesa del suolo. 10. La continuità idrica del corso d'acqua e
la morfologia dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela
idraulica, sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il
mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati. 11. Per il periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'attività venatoria, viene regolata secondo le modalità previste dai Piani faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori. Art.
7 Sorveglianza
territoriale e sanzioni 1.
L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate
dagli articoli 55 e 60 della deliberazione
legislativa n. 157 del 2005. Art.
8 Norme
transitorie e finali 1.
L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi naturali
di cui all'articolo 5. A tal fine, fino all'approvazione del Piano
territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle
presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, vengono trasmessi al
Parco da parte degli Enti competenti per l'autorizzazione. Il Parco
esprime un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni oltre
il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. Fino a
quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di idonee strutture
tecniche, per l'espressione dei nulla-osta di propria competenza potrà
avvalersi del personale tecnico degli Enti consorziati, previa
sottoscrizione di apposita convenzione. 2.
L’individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di
promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste
all’articolo 17, comma 2, lettera e) della deliberazione legislativa n.
157 del 2005 è demandata al primo programma regionale per le Aree
protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all’articolo 64 della deliberazione
legislativa n. 157 del 2005.
Con lo stesso Programma, fermo restando quanto previsto all’articolo 1,
comma 1, possono essere modificate la perimetrazione e la zonizzazione del
Parco. 3.
Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all’articolo 1, comma 4, la
Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a partecipare
le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative
di cui alla legge regionale del 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)
territorialmente interessate nonché le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale. 4.
Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la
raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono
con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la
regolamentazione predisposta dagli enti delegati. 5. L'Ente
di gestione, d'intesa con le Province territorialmente interessate, attua
un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e
quantitative delle popolazioni di
fauna selvatica nelle zone B e C del Parco
e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione
faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero,
per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per
diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente,
con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il
parere dell'Istituto nazionale per la fauna. 6.
Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio
alla deliberazione
legislativa n. 157 del 2005. TITOLO II MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA N. 157 DEL
10 FEBBRAIO 2005 (DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE E
DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000) Art.
9 Modificazioni all’articolo 11 della deliberazione legislativa n.
157 del 2005 1. Al comma 4 dell’articolo 11 della deliberazione
legislativa n. 157 del 2005 dopo le parole: “Rete natura 2000,” le
parole: “deve essere favorita l’introduzione di specie autoctone”
sono sostituite dalle parole: “è vietata l’introduzione di specie
alloctone.”. * * * * |
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Speleo GAM Mezzano