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allegato
B) alla
deliberazione della Giunta provinciale n................
del .................................
Atto
unilaterale d’obbligo tra la provincia di Ravenna, la provincia di Bologna, i comuni di Borgo Tossignano,
Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Fontanelice, Riolo Terme
e le comunita’ montane dell’Appennino Faentino e della Valle del
Santerno
per l’istituzione e
la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola
mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle
associazioni portatrici di interessi specifici TRA La
Provincia di Ravenna, rappresentata da ……………… La
Provincia di Bologna, rappresentata da ……………… Il
Comune di Borgo Tossignano, rappresentato
da ……………… Il
Comune di Brisighella, rappresentato
da ……………… Il
Comune di Casalfiumanese, rappresentato
da ……………… Il
Comune di Casola Valsenio, rappresentato
da ……………… Il
Comune di Fontanelice, rappresentato
da ……………… Il Comune di Riolo
Terme, rappresentato da ……………… La
Comunità Montana dell’Appennino Faentino, rappresentata da
……………… La Comunità Montana della Valle del Santerno, rappresentata da ……………… Premesso che durante
le consultazioni svoltesi per illustrare le finalità, gli obiettivi e
le normative che dovranno regolare l’attività del parco, con alcune
delle principali organizzazioni maggiormente rappresentative dei
principali interessi coinvolti dalla costituzione del Parco regionale
della Vena del Gesso Romagnola, sono emerse delle problematiche relative
alle forme di partecipazione e alle attività economiche presenti, con
particolare riferimento al comparto agricolo, all’organizzazione
dell’attività venatoria ed alle forme di tutela naturalistica
dell’area in questione; che
gran parte delle problematiche proposte potranno essere affrontate
compiutamente solamente durante l’attività gestionale del parco ed
essere definite più puntualmente all’interno degli strumenti di
pianificazione (piano territoriale e regolamento) e di programmazione
(piano di sviluppo economico e sociale) di cui il parco si dovrà
dotare; Si
Conviene E Si Stipula Quanto Segue Art.
1 Oggetto 1. Il presente atto
unilaterale d’obbligo è stipulato tra la Provincia di Ravenna, la
Provincia di Bolgona, il Comune di Borgo Tossignano, il Comune di
Brisighella, il Comune di Casalfiumanese, il Comune di Casola Valsenio,
il Comune di Fontanelice, il Comune di Riolo Terme, la Comunità Montana
dell’Appennino Faentino, la Comunità Montana della Valle del Santerno
per
il rispetto e il raggiungimento di impegni e volontà degli Enti
nell’affrontare la gestione dell’area protetta mediante un
coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici
di interessi specifici; Art. 2Spese 1.
Il presente atto unilaterale d’obbligo per
l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso
romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle
associazioni portatrici di interessi specifici
non comporta oneri
aggiuntivi rispetto alle attività previste in campo ambientale e di
gestione e valorizzazione delle aree protette e del territorio dal
bilancio annuale e pluriennale; Art.
3 Modalità
di attuazione dell’atto unilaterale d’obbligo 1.
La Provincia di Ravenna, la Provincia di Bologna, il Comune di Borgo
Tossignano, il Comune di Brisighella, il Comune di Casalfiumanese, il
Comune di Casola Valsenio, il Comune di Fontanelice, il Comune di Riolo
Terme, la Comunità Montana dell’Appennino Faentino, la Comunità
Montana della Valle del Santerno si impegnano a: a.
nominare in adeguato numero rappresentanti in primo luogo degli
agricoltori, del mondo venatorio e degli
ambientalisti presenti nel territorio: nel Consiglio, nel
Comitato esecutivo e nel Comitato Tecinco-Scientifico del Parco; b.
improntare l’attività politico-istituzionale del parco al
metodo della trasparenza, della partecipazione e della concertazione in
primo luogo con i cittadini residenti, con gli attori sociali, economici
e, più in generale, con tutti i portatori di interessi coinvolti dalla
vita e dalle scelte che dovrà operare l’ente di gestione del parco; c. sottoporre ad una approfondita verifica pubblica, dopo i primi cinque anni di vita dell’area protetta, gli obiettivi prefissati raggiunti e, nel caso in cui i risultati non fossero soddisfacenti, rivedere la stessa esistenza del parco regionale. Art.
4 Soggetto
attuatore. 1. I soggetti contraenti convengono che alla realizzazione del presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici provveda il Consorzio del parco. Art.
5 Coordinamento 1. Il Dirigente del settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, sulla base degli indirizzi dell’organo politico competente, ha il compito di coordinare le attività oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici. Art.
6 Tempi 1. Il presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici ha durata di anni cinque decorrenti dalla data di istituzione del parco ed è rinnovato tacitamente alla scadenza per un periodo di anni 5. Art..
7 Domicilio 1.
I soggetti contraenti agli effetti del presente atto eleggono domicilio
presso la Sede del parco della Vena del Gesso romagnolo. Art.
8 Rinvio 1.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art.
9 Controversie 1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario. ART.
10 Regime
fiscale 1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. |
Speleo GAM Mezzano