allegato B)

 

alla deliberazione della Giunta provinciale

n................ del .................................

 

 

Atto unilaterale d’obbligo tra la provincia di Ravenna, la provincia di Bologna, i comuni di Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Fontanelice, Riolo Terme e le comunita’ montane dell’Appennino Faentino e della Valle del Santerno per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici

 TRA

 

La Provincia di Ravenna, rappresentata da ……………… 

La Provincia di Bologna, rappresentata da ……………… 

Il Comune di Borgo Tossignano, rappresentato da ……………… 

Il Comune di Brisighella, rappresentato da ……………… 

Il Comune di Casalfiumanese, rappresentato da ……………… 

Il Comune di Casola Valsenio, rappresentato da ……………… 

Il Comune di Fontanelice, rappresentato da ……………… 

Il Comune di Riolo Terme, rappresentato da ……………… 

La Comunità Montana dell’Appennino Faentino, rappresentata da ……………… 

La Comunità Montana della Valle del Santerno, rappresentata da ………………

Premesso 

che durante le consultazioni svoltesi per illustrare le finalità, gli obiettivi e le normative che dovranno regolare l’attività del parco, con alcune delle principali organizzazioni maggiormente rappresentative dei principali interessi coinvolti dalla costituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, sono emerse delle problematiche relative alle forme di partecipazione e alle attività economiche presenti, con particolare riferimento al comparto agricolo, all’organizzazione dell’attività venatoria ed alle forme di tutela naturalistica dell’area in questione; 

che gran parte delle problematiche proposte potranno essere affrontate compiutamente solamente durante l’attività gestionale del parco ed essere definite più puntualmente all’interno degli strumenti di pianificazione (piano territoriale e regolamento) e di programmazione (piano di sviluppo economico e sociale) di cui il parco si dovrà dotare; 

Si Conviene E Si Stipula Quanto Segue

Art.  1

Oggetto 

1. Il presente atto unilaterale d’obbligo è stipulato tra la Provincia di Ravenna, la Provincia di Bolgona, il Comune di Borgo Tossignano, il Comune di Brisighella, il Comune di Casalfiumanese, il Comune di Casola Valsenio, il Comune di Fontanelice, il Comune di Riolo Terme, la Comunità Montana dell’Appennino Faentino, la Comunità Montana della Valle del Santerno per il rispetto e il raggiungimento di impegni e volontà degli Enti nell’affrontare la gestione dell’area protetta mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici;


Art.  2

Spese 

1. Il presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle attività previste in campo ambientale e di gestione e valorizzazione delle aree protette e del territorio dal bilancio annuale e pluriennale;

Art.  3

Modalità di attuazione dell’atto unilaterale d’obbligo 

1. La Provincia di Ravenna, la Provincia di Bologna, il Comune di Borgo Tossignano, il Comune di Brisighella, il Comune di Casalfiumanese, il Comune di Casola Valsenio, il Comune di Fontanelice, il Comune di Riolo Terme, la Comunità Montana dell’Appennino Faentino, la Comunità Montana della Valle del Santerno si impegnano a:

a.       nominare in adeguato numero rappresentanti in primo luogo degli agricoltori, del mondo venatorio e degli ambientalisti presenti nel territorio: nel Consiglio, nel Comitato esecutivo e nel Comitato Tecinco-Scientifico del Parco;

b.      improntare l’attività politico-istituzionale del parco al metodo della trasparenza, della partecipazione e della concertazione in primo luogo con i cittadini residenti, con gli attori sociali, economici e, più in generale, con tutti i portatori di interessi coinvolti dalla vita e dalle scelte che dovrà operare l’ente di gestione del parco;

c.       sottoporre ad una approfondita verifica pubblica, dopo i primi cinque anni di vita dell’area protetta, gli obiettivi prefissati raggiunti e, nel caso in cui i risultati non fossero soddisfacenti, rivedere la stessa esistenza del parco regionale.

Art.  4

Soggetto attuatore. 

1. I soggetti contraenti convengono che alla realizzazione del presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici provveda il Consorzio del parco.

Art.  5

Coordinamento 

 

1. Il Dirigente del settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna, sulla base degli indirizzi dell’organo politico competente, ha il compito di coordinare le attività oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici.

Art.  6

Tempi 

1. Il presente atto unilaterale d’obbligo per l’istituzione e la gestione del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola mediante un coinvolgimento fattivo degli agricoltori e delle associazioni portatrici di interessi specifici ha durata di anni cinque decorrenti dalla data di istituzione del parco ed è rinnovato tacitamente alla scadenza per un periodo di anni 5.

Art..  7

Domicilio 

1. I soggetti contraenti agli effetti del presente atto eleggono domicilio presso la Sede del parco della Vena del Gesso romagnolo.

Art.  8

Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.  9

Controversie 

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 10

Regime fiscale 

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

         
  
   

  

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