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allegato
a) alla
deliberazione del Consiglio provinciale n................
del ................................. Parco
regionale della Vena del Gesso Romagnola
Documento Programmatico del Parco predisposto
in accordo e in collaborazione tra provincia
di Ravenna, provincia di Bologna; comuni di Borgo Tossignano, Brisighella,
Casalfiumanese, Casola Valsenio, Fontanelice, Riolo Terme; comunità
montane dell’Appennino faentino e della Valle del Santerno, durante
successivi incontri effettuati a partire dal marzo 2000, e sottoscritto in
data 9 aprile 2002 presso Riolo Terme. SOMMARIO Piccola storia di un Parco finora mancato Perimetro, Zonizzazione e Normativa Il perimetro e la zonizzazione istitutivi Il Piano Territoriale Paesistico Regionale Ulteriori valutazioni tecnico-scientifiche Criteri per la stesura delle Norme di
Salvaguardia La Conservazione della Natura e della
Biodiversità La Conservazione del Paesaggio per la
Qualificazione del Territorio Un’Agricoltura sostenibile come strumento
di Conservazione e Sviluppo Organizzare e promuovere la Fruizione del
Parco come motore di un Turismo sostenibile Le Azioni di Informazione, Divulgazione e
Educazione Ambientale L'uso sostenibile delle risorse naturali La raccolta di Funghi e Tartufi
L’istituzione
del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola ha ormai una storia
trentennale che per i suoi insuccessi è bene dimenticare. Oggi
per mille motivi ci troviamo in un contesto diverso che ci consentirà di
raggiungere questo obiettivo. Il
primo elemento fondamentale è che i Comuni, le Comunità Montane e le
Province sono concordi che l’istituzione del Parco regionale della Vena
del Gesso Romagnola è lo strumento necessario ed imprescindibile per la
tutela ambientale e lo sviluppo del territorio della Vena del Gesso. In
secondo luogo l’individuazione del perimetro del parco è stata
dimensionata su indicazioni precise di ogni Comune, secondo le effettive
valenze naturalistiche da tutelare e valorizzare, in linea con le
problematiche di ogni territorio comunale. Le
aree destinate a parco sono circa 2.000 ettari, distribuiti per poco meno
di due terzi in territorio della Provincia di Ravenna e per un terzo in
quella della Provincia di Bologna; le zone di pre-parco, “aree
contigue” non destinate a parco, sono circa 4.000 ettari. In
terzo luogo viene posta particolare attenzione alle attività economiche,
in particolare agricole e turistiche. Inoltre,
la Legge Regionale n. 11/88, modificata dalla L.R. n. 40/92, sui parchi e
le riserve naturali, ha consentito di avere un quadro di riferimento certo
per tutta la materia, dalla zonizzazione alla gestione ed il Piano
Territoriale Paesistico Regionale, dal canto suo, ha già sottoposto a
tutela l’intero crinale gessoso. Quindi, il parco nasce come opportunità
vera di sviluppo di un’area già vincolata, dove la tutela ambientale e
paesaggistica è valore aggiunto e non di freno all’economia del
territorio. Peraltro,
la sensibilità ambientale in questi anni è cresciuta a dismisura, i
sistemi ecocompatibili sono sempre più ricercati ed il quadro
socio-economico è mutato ed appare oggi minore l’ostilità della
popolazione residente all’istituzione del parco regionale. L’attività
estrattiva non è più un problema collegabile all’istituzione del
parco, con la cava di Borgo Rivola quale polo unico estrattivo regionale e
le altre cave chiuse da tempo. Per
ciò che riguarda l’esercizio della caccia, una buona parte del crinale
gessoso è oggi già chiusa all’attività venatoria; nelle zone a parco
potrà essere esercitato il solo prelievo di selezione in accordo con
l’ente gestore dell’area protetta, mentre nelle aree contigue è
ammessa la caccia, privilegiando, in questa, i residenti. Puntiamo
perciò sul coinvolgimento della popolazione residente e delle forze
economiche e sociali, con un atteggiamento di massima apertura su come
fare e gestire il parco, infatti, negli organi di gestione del parco è
ferma la volontà di coinvolgimento, ai vari livelli, di chi vive o lavora
o ha interessi nelle zone destinate a parco. La
costituzione degli organi di gestione e la elaborazione del Piano
Territoriale, saranno successive all’istituzione del parco, che avverrà
attraverso l’approvazione di apposita Legge Regionale. Le
spese di gestione, investimento e sviluppo del parco sono assistite da
contributi regionali, statali e comunitari. Per
favorire lo sviluppo delle aree destinate a parco e di quelle contigue,
tutte le zone sono state inserite nella misura comunitaria “Obiettivo
2”, che dà la possibilità di sfruttare finanziamenti sia agli enti
pubblici che privati, in tutti i settori economici, come il “Leader
+”, “Agenda 2000”, il Piano Regionale di Sviluppo Rurale, il patto
territoriale agricolo della Provincia di Ravenna, il patto territoriale
tosco-emiliano-romagnolo, il “Life Natura” e il “Life Ambiente”. Vi
sono, inoltre, finanziamenti diretti di Regione e Stato conseguenti
all’istituzione del parco, sia agli enti pubblici, sia ai privati, per
la realizzazione di progetti finalizzati al recupero e alla valorizzazione
delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio,
ivi compresa la ricerca scientifica, l’educazione ambientale, la
fruizione turistica, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari
effettuate per le stesse finalità. Inoltre,
la Regione e le Comunità Montane riservano una priorità sul riparto dei
finanziamenti nelle zone a parco ai privati che realizzano progetti di
qualificazione e sviluppo di attività culturali, produttive o di servizio
in campo agricolo, zootecnico, forestale, turistico ed artigianale,
compatibili con le finalità del parco. Infine,
le Comunità Montane e gli enti locali sosterranno nelle aree a parco e
contigue, con propri regolamenti, i processi economici, produttivi e
infrastrutturali delle aziende, il recupero edilizio, la valorizzazione
dei prodotti locali attraverso la creazione di marchi di qualità e la
loro commercializzazione. Gli
Amministratori del territorio della Vena del Gesso Romagnola Il
vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, così come specificato
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna e dal Piano
Infraregionale di Bologna che ne costituiscono stralcio per i rispettivi
territori, individua e perimetra l’area della Vena del Gesso Romagnola
indicandola come futuro Parco
regionale. La facoltà di individuare un’area da destinare a Parco
regionale da parte degli strumenti di pianificazione è sancita
dall’art.4, comma 2, della L.R. n. 11/88 così come modificata dalla
L.R. n.40/92. L’istituzione
di un Parco regionale avviene con legge regionale. Lo Statuto della
Regione Emilia-Romagna prevede che una proposta di legge possa essere
avanzata tramite iniziativa legislativa di comuni o province, nelle forme
previste dall’art.33. L’art.22,
comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree
Protette” sottolinea l’importanza del coinvolgimento degli enti locali
nell’istituzione di un’area protetta regionale e stabilisce che la
partecipazione debba realizzarsi “attraverso conferenze per la redazione
di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale
dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio.” La
proposta di Parco regionale formulata nel 1997, attraverso un progetto
preliminare di Piano Territoriale per il Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola promosso dagli enti locali e dalla Regione, è stata a
lungo discussa dalle amministrazioni locali con i residenti e le
associazioni di categoria, giungendo ad un accordo di massima sull’area
da destinare a Parco. I recenti sviluppi sociali, conoscitivi e normativi
e i confronti più serrati avviati con la Regione, hanno portato alla
rielaborazione ed aggiornamento della proposta. Questo
documento ha l’obiettivo di illustrare le motivazioni delle scelte
effettuate e di prefigurare gli sviluppi futuri del Parco, le finalità,
le azioni, le misure per la tutela, le iniziative per lo sviluppo
socio-economico. Sul
presente documento programmatico e su perimetrazione istitutiva,
zonizzazione provvisoria e norme di salvaguardia, elaborati anche con il
concorso degli uffici regionali, si è riscontrato il consenso unanime
degli enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province). L’articolato
della proposta istitutiva, contenente gli elaborati
di cui sopra, verrà sottoposta ai Consigli Comunali degli enti
territorialmente interessati, ai Consigli Comunali eventualmente
interessati a partecipare al Parco, alle Comunità Montane e ai Consigli
Provinciali, in modo da formalizzare una proposta di legge di iniziativa
legislativa da inviare al Consiglio Regionale. Piccola
storia di un Parco finora mancato
Risale
agli anni ’70 l’individuazione, da parte della Società Botanica
Italiana, della Vena del Gesso come territorio meritevole
dell’istituzione di un’area protetta. Nello stesso periodo, una
ricerca commissionata dalla Regione Emilia-Romagna all’Unione delle
Bonifiche, giungeva alle medesime conclusioni, individuando nella Vena del
Gesso Romagnola un’area vocata all’istituzione di un Parco regionale.
L’Istituto Beni Ambientali, Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna, in seguito, ribadiva attraverso una propria accurata
ricerca, l’opportunità di costituire un Parco per la protezione
dell’area. Nel
1983 fu realizzato un Progetto di Parco che vedeva come enti promotori le
Province di Bologna e Ravenna, le Comunità Montane, i Comprensori dell’Imolese
e del Faentino e tutti i Comuni territorialmente interessati. Questa
proposta di Parco non ebbe seguito. Il
Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel 1991, inseriva quest’area
tra quelle del “Piano regionale dei parchi”; i più recenti Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna e dal Piano
Infraregionale di Bologna, ne hanno confermato la destinazione. La
più recente proposta di Parco regionale fu realizzata nel 1997,
attraverso un progetto preliminare di Piano Territoriale per il Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola, promosso ancora una volta da
tutti gli enti territorialmente interessati, compresa la Regione.
Quest’ultima iniziativa, attraverso numerosi confronti e discussioni, ha
portato all’acquisizione di un buon livello di consenso tra le comunità
locali. Recentemente,
la proposta per la quasi totalità dell’area del suo riconoscimento come
Sito di Interesse Comunitario (D.M. 3 aprile 2000, n. 65), ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE, ha reso ancor più opportuna ed urgente
l’istituzione di un’area protetta.
|
Boschi
|
·
Foreste di Castanea
sativa ·
Foreste di Quercus ilex
et Quercus rotundifolia ·
* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) |
|
Arbusteti |
·
Formazioni di Juniperus
communis su lande o prati calcarei |
|
Calanchi |
·
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee) ·
Praterie con Molinia
su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) |
|
Rupi |
·
Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion
albi ·
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica |
|
Cavità |
·
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico |
La
stessa Direttiva 92/43/CEE riporta un elenco di specie animali e vegetali
i cui ambienti di vita devono essere conservati; analogamente, la
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” riporta un elenco di specie ornitiche
protette i cui siti di nidificazione, sosta e svernamento devono essere
conservati. Quindi, si è scelto di analizzare anche la distribuzione
degli habitat di queste specie, di seguito elencate:
|
Mammiferi |
|
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Ferro
di cavallo maggiore |
|
|
Ferro
di cavallo minore |
|
|
Ferro
di cavallo euriale |
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Vespertilio
di Monticelli |
|
|
Vespertilio
maggiore |
|
|
Miniottero |
|
|
Uccelli |
fenologia |
|
Pecchiaiolo |
n,
m |
|
Albanella
minore |
n,
m |
|
Re
di quaglie |
m |
|
Gufo
reale |
s,
n |
|
Succiacapre |
n,
m |
|
Martin
pescatore |
s,
n, m |
|
Calandrella |
m |
|
Tottavilla |
n,
m |
|
Calandro |
n,
m |
|
Balia
dal collare |
m |
|
Averla
piccola |
n,
m |
|
Averla
cinerina |
m |
|
Ortolano |
n,
m |
|
Rettili |
|
|
Testuggine
palustre |
|
|
Anfibi |
|
|
Tritone
crestato italico |
|
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Pesci |
|
|
Pigo |
|
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Lasca |
|
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Vairone |
|
|
Rovella |
|
|
Barbo |
|
|
Barbo
canino |
|
|
Savetta |
|
|
Cobite |
|
|
Insetti |
|
Callimorpha
quadripunctaria
|
|
Lucanus
cervus
|
|
Osmoderma
eremita
|
|
|
Cerambix
cerdo |
|
Le
specie valutate come di maggiore importanza durante la fase istruttoria
degli adempimenti delle Direttive citate, sono di seguito riportate con
l’indicazione dell’ambito scelto per la tutela della specie e del tipo
di zona con cui tale ambito è stato protetto:
|
Specie |
Habitat |
Forma
di Tutela |
|
Ferro
di cavallo maggiore |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Ferro
di cavallo minore |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Ferro
di cavallo euriale |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Vespertilio
di Monticelli |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Vespertilio
maggiore |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Miniottero |
grotte |
zona
A, B, C |
|
Albanella
minore |
prati
in aree calanchive nei pressi della Vena; prati in aree calanchive e
agricole estensive |
zona
C; tutela della vegetazione prativa in zona A, B, C e pre-parco |
|
Gufo
reale |
rupi |
zona
A |
|
Ortolano |
macchie
termofile più estese nei pressi della Vena; macchie distribuite nei
calanchi e nelle aree agricole estensive |
zona
B, zona C; tutela di siepi e macchie in aree pre-parco |
|
Osmoderma
eremita |
salicete
a Salix
alba |
tutela
della vegetazione di ripa in zona A, B, C e pre-parco |
Infine,
è stata analizzata la distribuzione delle specie animali e vegetali di
maggiore importanza conservazionistica, allo scopo garantire una adeguata
tutela agli ambienti di vita di tali elementi naturali.
Le
specie di maggiore importanza sono di seguito riportate, con
l’indicazione dell’ambito scelto per la tutela della specie e del tipo
di zona con cui tale ambito è stato protetto:
|
Specie |
Habitat |
Forma
di Tutela |
|
Cheilanthes
persica |
rupi |
zona
A per i due principali nuclei; zona B per tutti gli ambiti di
vegetazione |
Istrice
|
macchie
termofile più estese nei pressi della Vena, garighe; macchie nei
calanchi e nelle aree agricole estensive |
zona
B, zona C; tutela di siepi e macchie in aree pre-parco |
|
Ululone
appenninico (*) |
pozze
marginali di rii e torrenti |
tutela
di rii e torrenti in zona A, B, C e pre-parco |
(*)
L’Ululone appenninico (Bombina
pachypus) è stato distinto come buona specie dal congenere Ululone
ventre giallo (Bombina variegata)
successivamente all’emanazione della Direttiva 92/43/CEE, che include in
allegato II quest’ultima specie.
Si
è provveduto a mantenere, per quanto possibile, tipologie ambientali
analoghe nello stesso ambito di zonizzazione di salvaguardia.
Pertanto,
si è deciso di uniformare la zonizzazione per ambienti unitari e, in
particolare, si sono incluse interamente in zona A le rupi più imponenti
e le risorgenti; in zona B tutte le aree boscate tra cui i castagneti a
Nord della Vena, le aree di accumulo dei massi di crollo, gli arbusteti
termofili; in zona C i calanchi e le aree agricole estensive miste a
residui di ambienti naturali, i pascoli e i castagneti a Sud della Vena;
in pre-parco le restanti aree agricole specializzate e le aree calanchive
più distanti dalla Vena.
In
particolare, relativamente alle attività agricole presenti la
zonizzazione dell’area protetta include in area di pre-parco tutte le
aree ad agricoltura specializzata (frutteti, vigneti, oliveti, seminativi
estesi). In alcuni casi si trovano in zona C le zone ad agricoltura
estensiva e marginale, i prati stabili, i pascoli, i piccoli appezzamenti
a seminativo in aree strettamente connesse alla vegetazione naturale. Non
vi sono zone agricole in zona B o A di Parco, ad esclusione dei castagneti
a Nord della Vena, ricompresi volutamente in zona B, proprio per dare
maggior valore a questo tipo di coltivazione, a bassissimo impatto,
fondamentale per la biodiversità ad essa connessa e particolarmente
caratterizzante il paesaggio a Nord della Vena.
In
questo modo è stata superata la segmentazione per ambiti geografici o
amministrativi e si è data continuità ad una individuazione rettamente
per ambienti, piuttosto che per confini di vallata o amministrativi.
Il
perimetro ha tenuto conto dell’importanza di creare un’area protetta
avente uno sviluppo continuo e una continuità tra le due Province delle
zone di Parco e del perimetro dell’Area Protetta.
Le
tre zone di salvaguardia A, B, C, rispecchiano così la prefigurazione di
altrettanti livelli di tutela decrescente. E’ universalmente
riconosciuto dalla disciplina, per le politiche di conservazione e
gestione del territorio, lo sviluppo concentrico delle zone di protezione.
Ciò consente di graduare la tutela e di proteggere al meglio le emergenze
ambientali racchiuse entro le zone A e B.
Attorno
a tali zone viene previsto un ambito di salvaguardia denominato pre-parco,
con funzioni di filtro e cuscinetto. Quest’ultimo ambito territoriale è
di importanza fondamentale per poter avviare strategie di incentivazione,
promozione e gestione di attività sostenibili data la presenza in tali
aree di attività produttive da intrecciare con la tutela e la
conservazione esercitate complessivamente nel territorio del Parco.
La
proposta di perimetro e zonizzazione per la Legge Istitutiva, in termini
quantitativi, è così sintetizzata:
|
Zona |
Superficie
(ha) |
|
zone
A |
52 |
|
zone
B |
738 |
|
zone
C |
1256 |
|
totale
parco (zone A+B+C) |
2046 |
|
pre-parco |
4123 |
|
totale
area protetta (parco
e pre-parco) |
6169 |
Le
Norme di Salvaguardia per la tutela del territorio dell’area protetta in
attesa dell’adozione del Piano Territoriale del Parco costituiscono un
elaborato indispensabile della legge istitutiva (L.R. 11/88).
Sono
comunque escluse dalle norme di salvaguardia le aree comprese nei
territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma
dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni.
Nelle
zone A, B e C è vietato l’esercizio venatorio a norma dell’art. 20
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Le
Norme di Salvaguardia per la proposta di Legge Istitutiva del Parco
regionale della Vena del Gesso Romagnola sono state redatte in linea con
il contenuto dell’art. 5, adattandolo alle specificità territoriali per
garantire il proseguimento delle attività in essere e per assicurare
adeguata tutela agli elementi di maggior importanza conservazionistica.
Tali
Norme sono finalizzate a garantire la protezione dell’ambiente e del
territorio nel breve lasso di tempo che intercorre tra l’istituzione
dell’area protetta e la adozione del Piano Territoriale del Parco da
parte delle Province di Ravenna e Bologna.
In
particolare, le Norme di Salvaguardia non pongono alcun limite alle
attività agricole esistenti.
Nelle
aree di pre-parco le uniche norme prevedono il mantenimento delle siepi di
confine e della vegetazione di ripa di fossi e torrenti e la conservazione
di prati seminaturali e pascoli nelle aree calanchive.
L’abbattimento
dei castagneti è vietato sia in zona B che in zona C, proprio per
tutelare questa tipologia colturale.
Sono
consentite le categorie d’intervento già ammesse sui singoli edifici
dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune, per quanto riguarda
la zona B; in zona C e di pre-parco sono ammesse le
nuove
strutture edilizie, solo se finalizzate allo sviluppo dell’attività
agricola e agrituristica, con alcune limitazioni legate alla
localizzazione e alle metodologie di intervento.
Attraverso
le Norme Tecniche di Attuazione del PTP saranno specificamente stabilite
le compatibilità delle attività di uso delle risorse e, attraverso le
connesse norme regolamentari, verranno, in seguito definite le modalità
precise di esecuzione delle attività stesse.
E’
indispensabile che le componenti naturali e seminaturali del territorio
giungano al termine delle fasi di redazione del Piano Territoriale del
Parco il più possibile integre, per non rischiare di comprometterne la
gestione e la conservazione prima di averne deciso le precise modalità di
esecuzione.
I
vincoli delle Norme di Salvaguardia, in definitiva, devono essere
interpretati come un temporaneo strumento per il mantenimento di beni il
cui utilizzo sostenibile, compatibile con le finalità del Parco, deve
ancora essere programmato e regolamentato.
La
conservazione della Natura e della Biodiversità costituisce l’obiettivo
fondamentale dell’area protetta ed il risultato che, più di altri, ne
permette una valorizzazione all’esterno, a livello il territorio
regionale, nazionale, internazionale. Un successo acquisito nella
conservazione è certamente il miglior strumento di promozione di
un’area protetta, oltre ad essere un risultato di grande valore
scientifico, naturalistico, sociale. Se si pensa al Parco Nazionale del
Gran Paradiso viene subito in mente il salvataggio dall’estinzione dello
Stambecco, analoga associazione di idee scatta tra Parco Nazionale
d’Abruzzo e Orso marsicano o Camoscio d’Abruzzo, per citare esempi
eclatanti e davvero noti al grande pubblico.
La
conservazione può essere rivolta a tutti gli elementi dell’ecosistema:
habitat naturali, ambienti seminaturali (che costituiscono elementi
caratterizzanti del paesaggio, come i castagneti, la struttura del
paesaggio agricolo a campi chiusi, le siepi), emergenze geologiche (di cui
la Vena del Gesso è un vero museo naturale), tipologie vegetazionali,
specie di flora e fauna, con particolare riferimento agli elementi
minacciati, rari, localizzati, endemici, caratteristici.
Il
territorio del Parco è ricco di elementi di grandissimo valore
conservazionistico, citati al paragrafo che illustra le scelte relative al
perimetro e alla zonizzazione.
Il
Parco svolge direttamente e promuove azioni di ricerca finalizzate alla
conoscenza del patrimonio naturale dell’area protetta e
all’individuazione degli elementi che necessitano di prioritari
interventi di conservazione, nonché a delineare i possibili interventi
gestionali. La presenza delle componenti naturali è sottoposta da parte
del Parco ad una continua azione di monitoraggio, allo scopo di
controllarne le dinamiche (ad esempio le dinamiche vegetazionali di
habitat particolari) e lo status di conservazione e di valutare gli esiti
degli interventi gestionali avviati. I dati permetteranno l’allestimento
di un sistema informativo territoriale come strumento indispensabile per
la gestione dei dati e per la conservazione del patrimonio naturale
dell’area protetta.
Nella
raccolta dei dati e negli interventi gestionali sugli ambienti ipogei sarà
determinante la collaborazione delle locali Associazioni Speleologiche.
L’azione
del Parco a tutela del patrimonio naturale mirerà a coinvolgere il
contributo attivo di tutte le componenti del volontariato, associazioni e
singoli cittadini presenti sul territorio.
La
gestione attiva degli habitat potrà comportare il controllo delle fasi
dinamiche di habitat di interesse, allo scopo di evitare stadi evolutivi
che ne compromettano la conservazione. Anche gli interventi di
rinaturalizzazione contribuiranno alla conservazione ed al ripristino di
habitat rari e minacciati, oltre che a realizzare una rete ecologica di
siti naturali collegati da corridoi. In tali processi fondamentale sarà
il coinvolgimento delle Aziende Agricole locali.
La
conservazione di ambienti seminaturali associati all’uso agricolo potrà
essere attuata anche utilizzando finanziamenti per il settore agricolo e
tramite il diretto coinvolgimento degli operatori di settore. In
particolare, l’uso agricolo di alcuni ambiti ha determinato, nel tempo,
l’affermazione di tipologie vegetazionali spiccatamente mediterranee,
favorite dal disboscamento, dal pascolo, dall’abbandono di coltivi, che
aumentano la biodiversità dell’area protetta ed aggiungono valore agli
ambienti seminaturali presenti nei dintorni della Vena.
La
gestione delle specie animali, invece, potrà essere eseguita attuando
interventi di controllo su specie invasive, alloctone o sfuggite
all’equilibrio naturale (anche mediante stretta collaborazione con gli
Ambiti Territoriali di Caccia), conservando specie ex-situ
o reintroducendo specie estinte, ripristinando habitat idonei a specie
rare o estinte.
La
corretta gestione faunistica, oltre ad eventuali piani di controllo delle
specie all’interno del Parco, comporta la regolamentazione del prelievo
venatorio sostenibile all’interno delle aree di pre-parco.
Ambienti
ben conservati, attraverso una corretta azione di tutela, comportano la
possibilità di prelievo delle risorse che producono. Tale prelievo è, in
generale, compatibile. Necessita, tuttavia, di una regolamentazione
rapportata ai carichi sostenibili dagli habitat specifici in cui le
risorse sono prodotte e per garantire la conservazione di taluni elementi
naturali e la possibilità di proseguire il loro eventuale sfruttamento,
che sarebbe impossibile a seguito dell’estinzione della risorsa. Il
prelievo è in seguito trattato in specifici capitoli dedicati alle
diverse attività ipotizzabili nell’area.
La
conclusiva verifica della compatibilità di alcune attività nei confronti
degli obiettivi di tutela viene operata attraverso le definizioni della
perimetrazione e zonizzazione definitive e delle norme di attuazione nella
fase di redazione del Piano Territoriale del Parco. Il Regolamento del
Parco potrà stabilire inoltre le modalità con cui le attività
ammissibili potranno essere svolte per non compromettere o addirittura per
supportare l’azione di tutela.
I
paesaggi della Vena possono essere identificati e classificati come
paesaggi naturali, seminaturali (agricoli), urbanizzati, “di margine ”
(di transizione).
I
paesaggi naturali sono dominati in modo incontrastato dall’emergenza
gessosa che assume la forma di rupi, macereti rocciosi, doline e cavità
naturali, ambienti che ospitano associazioni vegetali caratteristiche
legate al microclima di volta in volta diverso.
Così,
a Sud della Vena è diffusa una gariga tipicamente mediterranea con
Terebinto e Ginestra e, immediatamente a Nord, si estendono castagneti e
boschi freschi con Rovere e Frassino.
I
calanchi costituiscono l’altro grande elemento del paesaggio naturale,
con gli aspetti coperti da vegetazione prativa arida, di roccia nuda con
frane di argille azzurre in perenne movimento e di piccole zone umide
nelle parti basali.
I
paesaggi agricoli (l’agricoltura nel territorio del Parco sarà trattata
dettagliatamente in seguito) assumono connotati diversificati nei due
diversi ambiti, a Nord e a Sud della Vena. A Nord, i castagneti prevalgono
sul crinale dell’emergenza gessosa e i seminativi e prati da sfalcio o
pascoli occupano la zona dei calanchi; a Sud invece, frutteti e vigneti
dominano il paesaggio dei fondovalle; con l’eccezionale presenza
dell’ulivo nella sola valle del Lamone mentre, nella zona di Campiuno,
sono diffusi estesi castagneti.
In
tutti i casi, comunque, il paesaggio agricolo è vario ed articolato, reso
gradevole dalla presenza di appezzamenti di piccole dimensioni, di colture
distribuite a mosaico e dall’alternanza di aree coltivate con aree
naturali (boscaglie, macchie, calanchi) o seminaturali (siepi, prati).
I
paesaggi urbani maggiormente connessi alla Vena del Gesso e ricompresi
entro il perimetro del Parco sono caratterizzati da nuclei edificati sul
gesso e, in alcuni casi, con il gesso. I tre colli di Brisighella (con la
Torre dell’Orologio, la Rocca e il Santuario del Monticino), il borgo di
Crivellari, il centro storico di Borgo Rivola, il centro storico di
Tossignano, sono gli elementi più caratteristici dello storico paesaggio
costruito della Vena.
Compito
del Parco è quello di conservare gli elementi di valore, quali centri
storici, rocche, chiese, piccoli borghi e nuclei medioevali, nuclei
abitati legati al gesso, insediamenti sparsi di particolare pregio
architettonico e paesaggistico, aree di scavo archeologico.
Infine,
i paesaggi “di margine”: aree comprese
tra ambienti agricoli ambienti naturali ed ambienti costruiti dei
centri abitati, sono spesso gli ambiti che necessitano di maggiore
attenzione per una riqualificazione del loro ruolo di transizione da e di
connessione di connotazioni ecologiche, antropiche, estetiche
differenziate.
Nell’impegno
gestionale del Parco assumeranno ruolo prioritario l’identificazione
dettagliata dei quadri paesistici (studio da svolgersi nel corso della
stesura del PTP); le azioni di ripristino e restauro del paesaggio, sia
tramite interventi diretti, sia attraverso l’adozione di norme e di
tecniche e materiali tradizionali (soprattutto per la riqualificazione dei
paesaggi urbani) da affrontarsi nel Regolamento; l’erogazione di
incentivi per il coinvolgimento delle Aziende Agricole in progetti di
ripristino di elementi di elevato valore paesaggistico; la realizzazione
di elementi per l’interconnessione tra elementi paesaggistici diversi
(ambiente naturale - ambiente antropizzato), ad esempio tramite la
riqualificazione delle pertinenze di edifici di valore storico
architettonico.
L’agricoltura
è la principale attività produttiva condotta internamente al perimetro
istitutivo del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola; gran parte
del territorio circostante l’emergenza gessosa è, infatti, destinato
alle colture agricole e all’allevamento. Le aree agricole dominano e
caratterizzano il paesaggio del Parco e della Vena.
L’assetto
del territorio agricolo della Vena del Gesso è caratterizzato da una
spiccata mediterraneità, determinata da alcune delle colture
tradizionalmente più diffuse e dalla vegetazione seminaturale che ad esse
si affianca, nelle siepi, nei boschetti e negli arbusteti termofili degli
incolti di margine con alto contenuto di biodiversità.
L’ulivo,
l’albicocca, la vite, costituiscono coltivazioni tipicamente
mediterranee che trovano nell’area clima e suoli adatti alla
coltivazione. Questo assetto, va considerato come un aspetto particolare
ed unico all’interno del quadro agricolo regionale, sia per la sua
configurazione di insieme che per le tipologie di prodotto che danno
prodotti unici a livello regionale e, in quanto tali, di grande pregio
anche a livello nazionale ed europeo, in qualche caso già ampiamente
riconosciuto.
Il
valore dell’assetto agricolo del territorio della Vena del Gesso risiede
anche nel suo essere costituita da un caratteristico mosaico di piccoli
appezzamenti e di piccole colture , con successione di diverse
tipologie, in un tessuto misto dove i campi coltivati sono ancora
separati da siepi e affiancati a prati, calanchi, boschetti e macchie.
L’agricoltura
nel Parco, quindi, si configura non solo come una attività fondamentale
per lo sviluppo di queste aree, ma anche come uno degli strumenti decisivi
per la conservazione della diversità biologica e del paesaggio.
Essa
deve, quindi, essere oggetto di particolare considerazione da parte del
Parco, per il mantenimento e l’eventuale allargamento di coltivazioni di
qualità attraverso pratiche agricole a basso impatto ambientale,
attraverso strumenti di incentivazione e di promozione diretta dei
prodotti tipici, attraverso l’uso sistematico delle opportunità offerte
dai regolamenti comunitari come inquadrati nel Piano Regionale di Sviluppo
Rurale. I prodotti agricoli costituiscono, inoltre, la base su cui è già
costruita una consolidata tradizione enogastronomica che il Parco deve
mirare a rafforzare attraverso la promozione di marchi di qualità e a
inserire in circuiti commerciali e turistici, come già accade in molti
altri parchi regionali.
In
connessione con la strutturazione ed organizzazione di flussi di
visitatori interessati alla visita dell’area protetta, per le sue
caratteristiche naturali, paesaggistiche, storico culturali, è
prevedibile un ruolo nuovo delle Aziende Agricole connesso alla
trasformazione primaria e vendita diretta dei prodotti e/o all’offerta
di servizi ricettivi (agriturismo, bed
& breakfast) ai visitatori stessi.
La
maggiore riconoscibilità e l’espansione del bacino di utenza
comporteranno un aumento della domanda sui luoghi stessi produzione e
conseguentemente del valore dei prodotti ricavabile direttamente dai
produttori.
Per
l’agricoltura condotta nelle Aree Protette il Piano Regionale di
Sviluppo Rurale della regione Emilia-Romagna, in attuazione dei
Regolamenti applicativi (1257/99, 1750/99) in attuazione di Agenda 2000 è
previsto un trattamento preferenziale.
I
premi per le azioni di miglioramento ambientale e per l’adozione di
tecniche colturali sostenibili (agricoltura biologica e integrata),
previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale sono, ad esempio, più
elevati mediamente del 20% per gli agricoltori che esercitano la propria
attività entro le Aree Protette.
A
tali incentivi possono, inoltre, essere associati anche gli incentivi allo
sviluppo aziendale (Asse 1) e per il miglioramento infrastrutturale (Asse
3).
Attraverso
la promozione e la stipula di Accordi Agroambientali il Parco può
assumere un ruolo di programmazione all’interno del settore in modo tale
da concentrare in tali aree un volume sempre maggiore di incentivi
economici in attuazione dei Regolamenti comunitari, finalizzati alle
esigenze specifiche della realtà agricola dell’area.
Il
ruolo del Parco diviene dunque fondamentale per guidare l’assetto del
territorio agricolo e delle produzioni verso un’agricoltura che realizzi
nello stesso tempo obiettivi economici e di conservazione della natura.
L’azienda
e l’imprenditore agricolo assumono, in questo modo, un ruolo di attore
decisivo per le finalità connesse alla realizzazione dell’area protetta
e allo sviluppo economico e sociale sostenibile del territorio.
In
tal senso, la collaborazione e la partecipazione diretta degli agricoltori
alle politiche di gestione del Parco è fondamentale. Le collaborazioni
tra agricoltori ed Ente di Gestione saranno avviate per:
·
facilitare, attraverso informazione e assistenza, l’adesione
delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale
ed indirizzarne l’applicazione, attraverso la promozione di accordi
agro-ambientali, alle specifiche problematiche della realtà agricola
locale;
·
favorire le aziende impegnate nell’agricoltura biologica e/o
quelle vocate alle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità;
·
attuare progetti pilota per l’agricoltura sostenibile;
·
promuovere la valorizzazione dei molti prodotti tipici,
tradizionali e di qualità caratteristici della zona della Vena del Gesso
Romagnola;
·
incoraggiare azioni di conservazione della biodiversità delle
specie vegetali ed animali di interesse agricolo (antiche varietà
vegetali e razze animali tipiche locali, come ad esempio i bovini di razza
romagnola);
·
promuovere il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e
semi-naturali (es. pascoli, siepi perimetrali, stagni irrigui) tipici
degli elementi dell’agro-ecosistema;
·
tutelare le aree forestali attraverso interventi di salvaguardia e
miglioramento dei soprassuoli, per accrescerne i caratteri di naturalità
e di biodiversità, conservare e ripristinare le cenosi tipiche locali
biologicamente e strutturalmente complesse e differenziate.
Inoltre,
saranno obiettivi del Parco: l’incentivazione, la promozione e il
sostegno delle attività di agriturismo; il coinvolgimento delle aziende
agricole nella gestione della fruizione dell’area protetta (sia mediante
l’esecuzione di visite guidate sia mediante la stipula di convenzioni
per la gestione delle infrastrutture); lo svolgimento di attività di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche;
l’offerta e la promozione dei prodotti di qualità tipici e
tradizionali, presso i Centri Visita del Parco, negli spazi multimediali
dedicati all’area protetta, durante la partecipazione a fiere e
convegni.
Prodotti
di qualità certificata della zona della Vena del Gesso
|
Prodotto |
Riconoscimento |
|
Albana
di Romagna |
DOCG |
|
Trebbiano
di Romagna |
DOC |
|
Sangiovese
di Romagna |
DOC |
|
Cagnina
di Romagna |
DOC |
|
Olio
Extravergine di Oliva di Brisighella |
DOP |
|
Pera
dell’Emilia-Romagna |
IGP |
|
Pesca
di Romagna |
IGP |
|
Nettarina
di Romagna |
IGP |
|
Scalogno
di Romagna |
IGP |
|
Marrone
di Castel del Rio |
IGP |
|
Bovini
di razza Romagnola |
QC |
|
Agnellone |
QC |
Il
Parco agisce, in primo luogo, attraverso la organizzazione, la creazione
di strutture e la messa in opera di attrezzature per orientare la
fruizione alla conoscenza e al godimento delle proprie particolarità
naturali, paesaggistiche, storico culturali, che ne costituiscono
l’identità attrattiva per il visitatore. La promozione di una fruizione
sostenibile nel territorio dell’area protetta è, infatti, uno dei
compiti fondamentali del Parco.
Il
Parco provvederà, dunque, a progettare, realizzare e mantenere una rete
di strutture e di servizi per la visita (sentieri, centri visita, musei,
parcheggi, aree attrezzate, materiale informativo e divulgativo, guide) e
a promuoverne l’utilizzo, tenendo conto del diverso carico sostenibile
dalle diverse zone del Parco e regolamentando, di conseguenza, le modalità
di fruizione.
Il
Parco organizzerà un sistema di comunicazione con l’utenza, collegato
al proprio sistema informativo territoriale, attraverso il quale opererà
anche un monitoraggio della presenza turistica.
Si
ritiene fondamentale che il Parco operi anche attraverso una funzione di
raccordo tra Enti pubblici e privati diversi per orientare l’immagine e
la relativa comunicazione alla potenziale utenza. In questo senso, si può
ipotizzare l’istituzione di centri di informazione gestiti da operatori
diversi, ma tra loro connessi in rete e la predisposizione di strumenti di
informazione coerenti con la propria immagine ed utilizzabili da soggetti
diversi.
Accanto
alla formazione di una “visione” che costituisce la sua identità, il
Parco dovrà agire per sostenere le iniziative dei privati che intendono
adeguare ad essa la propria offerta di servizi turistici.
La
promozione di un turismo sostenibile nell’area del Parco si dovrà,
pertanto, basare sul favorire, promuovere e sostenere anche con incentivi,
l’agriturismo, forme di ricettività diffuse tipo bed
& breakfast, la riqualificazione di strutture ricettive in senso
ecologico, la certificazione di sostenibilità ambientale delle strutture
ricettive e di ristorazione, la formazione e la qualificazione degli
operatori di settore.
Per
consentire un’adeguata conoscenza delle offerte dell’area protetta, in
termini di attrattive e di strutture per la visita, sarà compito del
Parco intraprendere attività di formazione di operatori capaci di fornire
servizi al visitatore. Promozione di ristoranti, negozi prodotti tipici,
formazione agricoltori per agriturismo o rivendite di prodotti,
aggiornamento, animazione degli operatori turistici locali sui temi legati
al Parco.
Una
specifica forma di fruizione, legata alle caratteristiche naturali dei
luoghi e già affermata in alcuni Comuni del Parco, è quella del turismo
termale, in cui vengono utilizzate le caratteristiche chimico-fisiche
delle acque che attraversano il sistema carsico del Gesso. Il Parco ha
interesse e una competenza diretta per la tutela delle acque sorgive e
fluenti e degli ecosistemi ad esse associati (legge Galli), d’altro
canto l’utenza del termalismo, per le sue caratteristiche, è
associabile alle iniziative, alle strutture, all’uso delle attrezzature
per la fruizione offerte dall’area protetta. In tale campo si configura
quindi una collaborazione possibile tra il Parco e gli operatori del
termalismo intensa e proficua.
Infine,
il Parco potrà aderire alla Carta Europea del Turismo sostenibile nelle
Aree Protette, adottandone e applicandone localmente i principi ed
ottenendo così un importane riconoscimento a livello internazionale.
L’informazione
è rivolta ad un pubblico vasto ed indifferenziato, impiegando mezzi di
comunicazione di massa o brevi guide illustrative di carattere generale
sul territorio del Parco, le strutture dell’area protetta, le offerte
turistiche della zona, le norme per la fruizione.
La
divulgazione viene, invece, indirizzata verso un pubblico interessato ai
temi specifici e può essere attuata tramite pubblicazioni di guide
settoriali di dettaglio o tramite presentazioni e interventi a conferenze,
convegni e altre forme di incontro pubblico a carattere culturale.
L’educazione
ambientale è l’attività maggiormente complessa e articolata, tesa ad
aumentare la conoscenza dei contenuti, promuovere atteggiamenti e
incoraggiare comportamenti responsabili e consapevoli nei confronti
dell’ambiente.
L’educazione
ambientale assume connotati diversi a seconda dei soggetti coinvolti, che
non devono essere esclusivamente scolari e studenti, anche se la scuola, e
in particolare gli istituti del territorio e di comuni consorziati, dovrà
costituire uno degli interlocutori privilegiati del Parco.
Le
attività educative devono avere contenuti specifici relativi alle
caratteristiche del territorio dell’area protetta e devono essere volte
a fornire supporti culturali e formativi.
L’organizzazione
di un’attività educativa permanente per le scuole dei Comuni del Parco
è un obiettivo importante da perseguire, unitamente alla valutazione dei
risultati da essa conseguiti. La consapevolezza del ruolo strategico
dell’educazione ambientale deve portare all’introduzione di tale
attività entro i programmi scolastici, per dare maggiore risalto ai temi
dello sviluppo sostenibile, alle azioni intraprese dal Parco, alla
conoscenza dell’ambiente dell’area protetta e dei suoi elementi.
L’eventuale
utilizzo a fini divulgativi e didattici di alcune cavità, individuate e
utilizzate in modo da non danneggiare il patrimonio naturale in esse
custodito, potrà avvenire tramite la collaborazione delle locali
Associazioni Speleologiche.
L’uso
sostenibile delle risorse naturali
Il
territorio individuato per l’istituzione del Parco regionale della Vena
del Gesso presenta una realtà venatoria particolare, connessa alla
particolarità ambientale, in cui l’emergenza gessosa divide la zona in
due ambiti destinati prevalentemente a due distinte modalità di caccia.
A
nord della Vena è soprattutto diffusa la caccia alla piccola selvaggina
stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa, Lepre), cui le aree calanchive
ed i coltivi a seminativo e foraggiera sono particolarmente vocati, come
testimoniato dalla presenza, fino a poco tempo fa, della Zona di
Ripopolamento e Cattura “Rio Ferrato” e dalla presenza delle Zone di
Rispetto per la Starna nel ravennate.
A
sud della Vena l’attività venatoria è prevalentemente incentrata sul
prelievo degli Ungulati (Capriolo, Cinghiale), che rappresentano il
maggiore valore faunistico della zona.
Qualsiasi
intervento di programmazione del territorio agro-silvo-pastorale, per
avere una sua validità e per trarre gli auspicati risultati positivi,
deve necessariamente essere ricondotto ad un progetto cardine che fissi le
direttrici univoche alle quali tutti i provvedimenti debbono attenersi.
Questa continuità, sul fronte faunistico e venatorio, è fissata
dall’art. 10 della legge n. 157/92, che stabilisce che “tutto il
territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria” e che “strumento fondamentale della
pianificazione è la destinazione differenziata del territorio”.
Da
ciò discendono le norme degli dagli artt. 20, comma 3, e 21, comma 2,
della legge regionale n. 8/94 e successive modifiche, che regolano la
pianificazione faunistica e faunistico-venatoria, rispettivamente nelle
zone di parco e nelle aree di pre-parco.
In
particolare, per quanto attiene la caccia nelle zone di pre-parco, diviene
obbligatorio che i piani, i programmi e le misure di disciplina della
caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento siano definiti
dalle Province territorialmente interessate d’intesa con l’ente di
gestione del parco.
La
programmazione degli interventi finalizzati alla protezione ambientale non
avviene più solo nelle aree protette ma, attraverso il piano faunistico,
elaborato dalle stesse Province, interessa tutto il territorio
agro-silvo-pastorale e la programmazione e regolamentazione venatoria,
anche attraverso gli Ambiti Territoriali di Caccia, è divenuta prassi
comune su tutto il territorio e permette di garantire una presenza
venatoria controllata e regolamentata.
Tutte
queste considerazioni permettono di individuare gli ATC come istituto
idoneo a garantire le tutele previste dalla legge n. 394/91, precedente
alle modifiche sulla normativa venatoria sopra indicate, per le aree
contigue.
In
definitiva, appare opportuno che la gestione faunistica delle aree
contigue venga affidata agli ATC, nel rispetto di quanto stabilito dagli
strumenti programmatici, e che nelle aree contigue possano esercitare
l’attività venatoria tutti i cacciatori ammessi negli ATC nel cui
perimetro rientra l’area contigua interessata, leggendo la limitazione
del diritto di caccia nelle aree contigue “ai soli residenti” come
attinente “ai soli cacciatori ammessi negli ATC nel cui perimetro
rientra l’area contigua interessata”.
Per
la caccia al Cinghiale all’interno del pre-parco, le forme localmente più
diffuse risultano la “braccata” e la “battuta”. Queste forme di
caccia collettiva, organizzate dalle stesse comunità locali, possono
essere mantenute assieme ad altre forme di caccia come la “girata” e
il prelievo selettivo.
In
ogni caso, la diffusione del Cinghiale, specie completamente sfuggita
all’equilibrio naturale, a causa di incroci con esemplari domestici o
appartenenti a sottospecie alloctone che ne hanno causato pesanti
modifiche ecologiche, etologiche, biologiche, morfologiche, deve essere
severamente controllata, sia nelle aree di pre-parco che nelle zone di
parco, onde evitare squilibri faunistici, ecologici, ambientali e al fine
di prevenire possibili danni alle colture agricole.
La
gestione della fauna nelle zone di Parco è demandata in modo esclusivo
all'Ente di Gestione dell'Area Protetta, il quale autorizza ed attua
direttamente ogni intervento gestionale.
Nelle
zone di Parco il controllo delle specie di fauna selvatica deve essere
esercitato selettivamente e con metodi ecologici (art.19 legge n. 157/92)
conformi al Regolamento, effettuati sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente di Gestione, su parere dell'Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica, esclusivamente nei casi in cui si renda necessario
ricomporre squilibri ecologici. Poiché gli interventi devono essere
attuati dal personale dell'Area Protetta o da personale appositamente
autorizzato dall'Ente di Gestione, come previsto dalla legge regionale n.
8/94, art. 16, comma 2, il prelievo, attuato secondo le forme più
opportune previste dal Regolamento del Parco, potrà essere eseguito dai
medesimi selecontrollori che intervengono al di fuori del Parco, mediante
individuazione da parte del Parco e collaborazione diretta con i locali
ATC.
Al
fine di garantire un equilibrato assetto degli habitat naturali e
diminuire l’impatto sui coltivi da parte della fauna ungulata presente,
l’ente di gestione, in accordo con le province territorialmente
interessate e attraverso intese con gli ATC e le organizzazioni agricole
dell’area, attuerà un costante monitoraggio delle dinamiche
quali-quantitative delle popolazioni di ungulati e, sulla base dei dati
acquisiti, ponendosi come obiettivo la densità faunistica stabilita dalla
carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna, valuterà
la necessità di elaborare e realizzare piani di gestione faunistici volti
al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, utilizzando, se
necessario, la Polizia Provinciale.
La
forma di pesca prevalente, esercitata nel fiume Santerno e nei torrenti
Senio e Sintria è la “passata”. Oggetto di pesca sono prevalentemente
le specie di Ciprinidi e deposizione litofila caratteristici dei tratti
fluviali interessati dal territorio dell’area protetta: Cavedano, Barbo
comune, Barbo canino, Lasca, Alborella, Vairone.
Tutti
tratti dei corsi d’acqua utilizzati per la pesca sono in area di
pre-parco o in zona C di Parco, in cui la pesca con la canna è
consentita, essendo un’attività decisamente compatibile con i fini
istitutivi del Parco. Non ha impatto alcuno sulle specie ittiche di
piccole dimensioni né sul novellame delle specie di dimensioni maggiori.
Può tutt’al più avere impatto limitato sugli esemplari sub adulti, ma
l'introduzione di apposite norme che regolamentino le misure minime di
cattura permette di tutelare anche questi esemplari. Inoltre,
l’istituzione di tratti cosiddetti “no
kill”, garantisce un’adeguata salvaguardia anche dei riproduttori.
Il
Regolamento del Parco può ulteriormente normare tale attività,
regolamentando le modalità ed i tempi di esercizio della pesca, anche in
congruenza con le finalità di conservazione individuate dal Piano
Territoriale o indicate dai dati risultanti da successive ricerche,
valutandone attentamente l'opportunità.
Inoltre,
possono essere istituite zone di rifugio con divieto di pesca in ambienti
particolari, individuati già dal Piano Territoriale o in seguito a
ricerche mirate. Saranno zone di rifugio per la fauna ittica le zone nelle
quali le condizioni ambientali, la presenza di specie di importanza
conservazionistica, lo svolgimento di fasi delicate del ciclo biologico
dei Pesci (es. frega, migrazione), inducano ad istituire divieti di pesca
temporanei o permanenti. I tratti fluviali interni al Parco fungeranno,
così, da aree di irradiamento dei Pesci, che potranno diffondersi lungo
il corso d’acqua provenendo da questi tratti particolarmente
salvaguardati e gestiti con attenzione allo scopo.
Il
Regolamento può contenere anche modalità e tempi di eventuali interventi
di ripopolamento.
Gli
interventi di ripopolamento effettuati in decenni passati, hanno portato
in molti casi allo sconvolgimento delle cenosi ittiche originarie dei
corsi d'acqua. Sono state spesso immesse specie alloctone e sottospecie o
ecotipi alloctoni di specie autoctone, inoltre, l'areale di alcune specie
autoctone è stato modificato in seguito a immissioni in nuovi bacini.
Attualmente
vengono effettuati ripopolamenti più attenti, allo scopo di conservare le
popolazioni ittiche locali, realizzando esclusivamente immissioni di
esemplari appartenenti alle specie autoctone e, in alcuni casi,
addirittura ai ceppi locali.
Nelle
Aree Protette i ripopolamenti in linea di principio non dovrebbero essere
necessari, poiché una migliore gestione ambientale e l'attenta
regolamentazione del prelievo dovrebbero evitare il depauperamento della
risorsa e garantire possibilità illimitate di prelievo compatibile.
Qualora
vi fosse la necessità comunque di intervenire con ripopolamenti, ad
esempio per ristabilire inizialmente una situazione drasticamente
danneggiata e compromessa, si dovrà utilizzare esclusivamente materiale
ittico autoctono.
L'Ente
di Gestione potrà, infine, prevedere un tesserino obbligatorio per la
pesca sportiva nelle zone C di Parco e nel pre-parco, con o senza tassa di
concessione. Ciascun pescatore dovrebbe compilare per ogni giornata di
pesca il proprio tesserino, contenente alcuni dati statistici utili
all'Ente di Gestione per conoscere in modo sempre più approfondito i
popolamenti ittici delle proprie acque, nonché le abitudini dei pescatori
sportivi che frequentano l'Area Protetta, allo scopo di migliorare
continuamente la gestione del proprio patrimonio ittico.
Anche
da tale attività, come già avviene in diverse Aree Protette in Europa e
nel mondo, possono derivare entrate a favore del Parco e l’incremento di
flussi di visitatori interessati a tali pratiche che costituiscono un
ulteriore segmento di domanda di servizi turistici.
Per
il periodo compreso tra l’istituzione del Parco e l’approvazione del
P.T.P. le norme di salvaguardia previste dalla Legge Istitutiva prevedono
che l’attività di pesca sportiva venga svolta secondo le modalità
previste dal Piano Ittico provinciale e dai relativi strumenti attuativi.
La
raccolta di funghi e di tartufi sono attività che possono essere svolte
sia nelle zone B e C di Parco che nelle aree di pre-parco, come previsto
dalle leggi vigenti in materia (L. n. 352/93 e L.R. n. 6/96 per quanto
concerne i funghi epigei e L.R. n. 24/91 e successive modifiche e
integrazioni per i tartufi). Si tratta, infatti, di attività compatibili
e a basso impatto, che utilizzano la produttività naturale dei boschi.
Esse sono esplicitamente escluse solo nelle zone A che peraltro per la
loro natura offrono scarso interesse al loro prelievo.
Tali
attività sono già adeguatamente normate dalle relative specifiche leggi
e la regolamentazione all’interno delle zone di Parco potrà necessitare
soltanto di semplici misure volte ad adeguare la norma alla realtà
territoriale, senza imposizione di ulteriori vincoli.
La
Legge Regionale vigente prevede che gli introiti dei tesserini per la
raccolta dei funghi all’interno delle Aree Protette sia devoluta
all’Ente di Gestione, in particolare per interventi gestionali di
miglioramento ambientale ed anche per azioni di informazione e di
divulgazione.
Sarà
possibile che l’Ente di Gestione eventualmente decida l’introduzione
di un tesserino, con o senza tassa di concessione, anche per la raccolta
dei tartufi. Ciò potrà essere utile soprattutto per poter raccogliere
dati sulla frequentazione del territorio e sulla vocazione del medesimo
alla produzione di tartufo. Inoltre, l’eventuale ricavato dalla tassa di
concessione, potrà essere impiegato per interventi gestionali di
miglioramento ambientale, finalizzati all’aumento della produttività di
funghi ipogei, nonché alla promozione del prodotto.
La
gestione del Parco è affidata ad un Consorzio costituito sulla base di
una proposta formulata d’intesa fra le Province di Bologna e Ravenna,
approvata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge istitutiva del Parco. A tale Consorzio partecipano
obbligatoriamente gli Enti interessati per territorio, ma vi possono
aderire anche altri Enti territoriali che colgano una opportunità per
concorrere a realizzare politiche ambientali complesse, di ambito
territoriale vasto, mirate alla conservazione della natura e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
Sono
organi del Consorzio:
·
Il Consiglio che è
composto di norma da un rappresentate di ogni Ente consorziato nelle
persone del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia e della
Comunità Montana o loro delegati, è questo l’organo di indirizzo e
controllo politico-amministrativo del Consorzio.
·
Il Presidente a cui
spetta la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio, è eletto
fra i componenti del Consiglio.
·
Il Comitato Esecutivo è
l’organo di gestione del Parco, è nominato dal Consiglio ed è composto
dal Presidente del Consorzio che lo presiede e di 3/5 componenti esterni
al Consiglio che possiedano comprovata competenza tecnica o amministrativa
nei settori specifici di attività del Consorzio.
Lo
Statuto del Consorzio viene
elaborato, in conformità allo Statuto tipo regionale (Del. G.R. n. 1556
del 27/04/1993 e Del. G.R. n. 3255 del 13/07/1993), dagli Enti costituenti
il Consorzio entro tre mesi dalla costituzione del Consorzio stesso da
parte della Regione. Lo Statuto contiene la definizione delle quote di
partecipazione al Consorzio dei singoli Enti sulla base di accordi tra
essi intervenuti anche valutando parametri di superficie di territorio
interessato ed entità percentuale del contributo annuo consortile.
Inoltre, lo Statuto individua, tra l’altro, la sede legale del Parco, le
attribuzioni e la durata in carica degli organi decisionali e dei loro
componenti, etc.
Per
garantire la più corretta gestione del Parco in un costante rapporto di
coinvolgimento e partecipazione delle Comunità locali interessate, il
Consorzio darà vita ad una Consulta
( a norma dell’art. 14 quater della L.R. n. 11/88 e dell’art. 21 dello
Statuto tipo) rappresentativa degli interessi locali.
La
Consulta, oltre ad esprimersi con i pareri obbligatori definiti dalle
norme vigenti, verrà chiamata ad un ruolo di partecipazione attiva al
formarsi delle decisioni sui passi fondamentali della gestione del Parco
(Bilancio previsionale, messa a punto di programmi d’intervento, redazione del
Regolamento ) in forme da definirsi attraverso lo Statuto.
Il
Consorzio si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico con funzioni propositive e consultive composto di
norma da massimo 8 componenti scelti fra esperti nelle discipline indicate
dall’art. 15 della L.R. 11/88, come modificata dalla L.R. n.40/92.
Un
controllo sulla gestione economico-finanziaria è affidato al Collegio
dei Revisori dei conti composto da tre effettivi e due supplenti.
Poiché
l’agricoltura riveste un ruolo importante come fattore di arricchimento
e di diversità biologica e poiché si ritiene indispensabile coniugare ed
integrare appieno le attività agricole con le azioni svolte dall’Ente
di Gestione, trasformando gli obblighi dell’area protetta in opportunità
imprenditoriali capaci di integrare il reddito agricolo ed applicando
appieno il metodo del confronto, si prevede l’istituzione di un Comitato
di Consultazione per l’Agricoltura.
Questo
strumento di coinvolgimento diretto degli agricoltori nelle scelte
connesse alla predisposizione del Piano Territoriale del Parco e alla
gestione del parco sarà composto dai rappresentanti delle associazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative nel territorio del
parco.
Il
comitato di consultazione per l’agricoltura esprimerà pareri
obbligatori in relazione a:
a)
piano territoriale del parco;
b)
regolamento del parco;
c)
programma di sviluppo del parco;
d)
progetti di intervento particolareggiato e progetti di iniziativa
dell’ente di gestione, relativi alle materie agricole e forestali.
Il
Comitato avrà come obiettivi:
-
l’informazione e il confronto costante sulle politiche di
gestione del Parco;
-
l’individuazione e l’avvio di iniziative per lo sviluppo
economico del territorio;
-
l’attuazione di misure di incentivo e indennizzo e
l’aggiornamento sugli incentivi dei programmi di sviluppo rurale
regionali, provinciali, locali o sostenuti da risorse proprie dell’Ente
di Gestione;
-
il sostegno di politiche di gestioni capaci di consentire il
permanente presidio degli agricoltori attraverso il riconoscimento
economico delle imprese;
-
la collaborazione per la manutenzione del paesaggio agrario, della
rete escursionistica e delle aree attrezzate;
-
la semplificazione delle procedure autorizzative, mediante la
definizione di accordi tra l’Ente di Gestione e gli Enti locali per
ridurre i tempi ed i passaggi amministrativi;
-
la promozione, valorizzazione, pubblicizzazione delle produzioni
agroalimentari e tradizionali e dell’agriturismo;
-
la trattazione dei temi della gestione faunistica in rapporto alle
colture agricole, come la raccolta di informazioni per il monitoraggio
della fauna e dei suoi effetti sulle colture, per decidere gli interventi
di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle
popolazioni selvatiche sulle colture e come la scelta e la valutazione
dell’efficacia dei sistemi da utilizzare per la prevenzione e la
minimizzazione dei danni alla colture.
Il
Consorzio si doterà di una struttura tecnica ed amministrativa composta
da personale proprio adeguata alle finalità ad agli obiettivi gestionali.
La direzione di tale struttura viene affidata al Direttore del Parco. In
via transitoria il Consorzio potrà utilizzare personale comandato dagli
Enti soci del Consorzio o da altri Enti pubblici. La struttura tecnica
propria dell’Ente potrà comunque operare in un rapporto di
collaborazione con gli uffici tecnici degli Enti territoriali consorziati.
Le
risorse a disposizione dell’Ente di gestione del Parco provengono, in
via prioritaria, da contributi regionali e dalle quote degli Enti soci.
Per la spesa di parte corrente il contributo regionale copre il 50% delle
spese sostenute dal Consorzio, garantendo inoltre di far fronte ad una
crescita del bilancio del Parco contenuta entro il 20% annuo.
Per
la spesa di investimento la Regione contribuisce fino all’80% del costo
complessivo dei progetti ammessi a finanziamento. La programmazione dei
fondi regionali è generalmente triennale. Nel programma in corso, che si
sta avviando alla conclusione, ogni Parco regionale ha ottenuto in media
1,5-2 miliardi di lire di contributo regionale.
Le
tipologie di intervento finanziabili in questo ambito riguardano:
l’allestimento di Centri Parco, Centri Visita, aree e percorsi
attrezzati; gli interventi di restauro ambientale; l’acquisto di
attrezzature; l’acquisizione di aree di interesse gestionale e/o
conservazionistico; le attività di ricerca e di educazione ambientale
inserite in programmi annuali e pluriennali.
Ai
contributi regionali destinati espressamente alle Aree Protette, si
sommano quelli di altri settori regionali, in particolare, Agricoltura,
Risorse Forestali e Turismo.
La
Regione supporta e stimola l’acceso ai finanziamenti comunitari, in
particolare ai programmi Life Ambiente e Life Natura, garantendo inoltre
un cofinanziamento da sommare a quello comunitario. Altre entrate
dell’Ente possono derivare dalla vendita dei tesserini per la pratica
delle attività compatibili, dall’erogazione di servizi, oltre che da
lasciti e donazioni.
L’organico
iniziale del Consorzio è ipotizzabile sia composto dal Direttore, anche
con funzioni di segretario e da alcuni impiegati con funzioni tecniche e
amministrative. Bilanci e organico si svilupperanno poi secondo la
programmazione dell’Ente di gestione.
Il
Piano Territoriale del Parco dovrà essere formulato secondo le
disposizioni della L.R. n.11/88 per quanto attiene i contenuti e della
Legge n.20/2000 per le procedure.
L’impegno
è, sin da ora, quello di procedere all’approvazione del Piano
Territoriale del Parco il più rapidamente possibile, nel rispetto dei
tempi tecnici di elaborazione e dei tempi imposti dalle norme vigenti. In
particolare, l’iter di approvazione dello strumento, secondo quanto
stabilito dalla L.R. n. 11/88 e dalla L.R. n. 20/00 è il seguente:
1.
Elaborazione da parte dell’Ente di Gestione della “proposta di
Piano” (art. 9, L.R. n. 11/88);
2.
Convocazione d’intesa tra le Province di Bologna e Ravenna della
“Conferenza di Pianificazione” cui partecipano Regione, Comunità
Montane, Comuni ed altri Enti eventualmente ritenuti interessati (Ente di
Gestione) o contermini; la Conferenza deve esprimersi sulle scelte
strategiche e sui contenuti del quadro conoscitivo, assicurando la
concertazione con le associazioni economiche e sociali; ad esito della
Conferenza la Regione e le Province possono stipulare un “accordo di
pianificazione (art. 27, comma 2 e 3; art. 11, comma 4 e 5 L.R. n.
20/00)”;
3.
Le Province d’intesa adottano il Piano (art. 27, comma 4 L.R. n.
20/00);
4.
Le Province trasmettono il Piano alla Regione, ai Comuni, alle
Comunità Montane facenti parte del Consorzio del Parco ed ai Comuni e
Province contermini e ad altri eventuali Enti partecipanti alla Conferenza
di cui al punto 2 (art. 27, comma 4; art. 14, comma 4 L.R. n. 20/00);
5.
Il Piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio
provinciale e dei Comuni interessati per 60 giorni a decorrere dalla
pubblicazione sul BUR e di almeno un quotidiano locale dell’avvenuto
deposito (art. 27, comma 5 L.R. n. 20/00);
6.
Entro 60 giorni dal deposito possono presentare osservazioni gli
enti od organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle
costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei
confronti dei quali le scelte del Piano sono destinate a produrre effetti
diretti. Entro 120 giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve
la Regione, previa acquisizione del parere del Comitato consultivo
regionale per l’ambiente naturale di cui all’art. 33 della L.R. n.
11/88 (art. 27, comma 6 e 7 L.R. n. 20/00);
7.
Le Province controdeducono e predispongono il Piano da approvare,
decidendo sulle osservazioni e adeguandosi alle riserve regionali o
motivandone il non adeguamento (art. 27, comma 8 L.R. n. 20/00);
8.
Entro 90 giorni dalla controdeduzione la Regione esprime una
intesa, eventualmente inserendo nel Piano le modifiche ritenute
indispensabili a soddisfare le riserve di cui al punto 6 (art. 27, comma
9, 10, 11 L.R. n. 20/00);
9.
Le Province approvano il Piano, in conformità all’intesa
regionale; copia integrale del Piano è depositata presso le Province e
trasmessa alla Regione, ai Comuni e alle Comunità Montane facenti parte
del Consorzio del Parco ed ai Comuni e Province contermini e ad altri
eventuali Enti partecipanti alla Conferenza di cui al punto 2. L’avviso
dell’approvazione è riportato sul BUR, dalla cui data di pubblicazione
il piano entra in vigore, e su almeno un quotidiano locale (art. 27, comma
12 e 13 L.R. n. 20/00).
Nel
territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola sono già state
realizzate dai singoli Comuni numerose strutture che dovranno costituire
la base per lo sviluppo delle attività del Parco stesso, per quanto
concerne la fruizione, la divulgazione e la didattica, la ricerca.
I
centri di documentazione presenti a Riolo Terme, Zattaglia e Borgo
Tossignano, dedicati ad aspetti peculiari della Vena potranno essere
convertiti in altrettanti centri visita del Parco, mantenendo le proprie
specificità e venendo ulteriormente sviluppati.
Analogamente,
le aree attrezzate per la visita, come il Parco Carné e la Grotta
Tanaccia, diverranno le strutture di base per la fruizione del Parco, con
il vantaggio di un’esperienza e una notorietà già ampiamente
consolidate.
Tutte
queste strutture potranno essere direttamente gestite dal Parco o affidate
dal Parco in gestione ai Comuni (come si può ipotizzare, ad esempio, nel
caso del Parco Carné, già gestito tramite convenzione dalla Provincia di
Ravenna e dai Comuni di Faenza e Brisighella).
I
numerosi musei presenti nei sei Comuni del Parco o in Comuni vicini, ma
con esposizioni dedicate alla Vena del Gesso (musei della civiltà
contadina, musei naturalistici, storici, ecc.) dovranno essere connessi in
una rete di strutture per la visita e la conoscenza del Parco e coinvolti
in attività di ricerca e studio sul territorio dell’area protetta.
Lo
sviluppo di queste e di altre strutture per la fruizione comporta un
aumento della possibilità di impiego attraverso, ad esempio, la creazione
di cooperative di servizi per il Parco, rivolte alla gestione dei centri,
alla realizzazione delle visite guidate, all’esecuzione di interventi di
manutenzione o di intervento.
Superfici
Area Protetta suddivise per zone
|
Zona |
Superficie
attuale (ha) |
Superficie
precedente [1](ha) |
Aumento
(ha) |
|
Zone
A |
52 |
19 |
33 |
|
Zone
B |
749 |
698 |
51 |
|
Zone
C |
1.240 |
763 |
477 |
|
Parco
(A+B+C) |
2.041 |
1.480 |
562 |
|
pre-parco |
4.022 |
3.852 |
170 |
|
Tot.
Area Protetta |
6.063 |
5.332 |
731 |
Superfici
Area Protetta per zone nei Comuni della Provincia di Ravenna
|
Zona |
Brisighella |
Casola
Valsenio |
Riolo
Terme |
|
Zone
A |
30 |
0 |
12 |
|
Zone
B |
316 |
58 |
172 |
|
Zone
C |
322 |
126 |
185 |
|
Parco
(A+B+C) |
668 |
184 |
369 |
|
pre-parco |
1.156 |
797 |
632 |
|
Tot.
Area Protetta |
1.824 |
981 |
1.001 |
Superfici
Area Protetta per zone nei Comuni della Provincia di Bologna
|
Zona |
Borgo
Tossignano |
Casalfiumanese |
Fontanelice |
|
Zone
A |
10 |
0 |
0 |
|
Zone
B |
161 |
13 |
29 |
|
Zone
C |
427 |
34 |
146 |
|
Parco
(A+B+C) |
598 |
47 |
175 |
|
pre-parco |
964 |
208 |
265 |
|
Tot.
Area Protetta |
1.562 |
255 |
440 |
Superfici
Area Protetta per zone nelle due Province
|
Zona |
Ravenna |
Bologna |
|
Zone
A |
42 |
10 |
|
Zone
B |
546 |
203 |
|
Zone
C |
633 |
607 |
|
Parco
(A+B+C) |
1.221 |
820 |
|
pre-parco |
2.585 |
1.437 |
|
Totale
Area Protetta |
3.806 |
2.257 |
[1] Precedente proposta di perimetrazione e zonizzazione discussa con le comunità locali (1997)
Speleo GAM Mezzano