allegato a)

 

alla deliberazione del Consiglio provinciale

n................ del .................................

PROGETTO DI LEGGE

per l’istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola 

Art. 1

Istituzione del parco regionale e finalità 

1. Con la presente legge è istituito il parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Il perimetro del parco ricade nell’ambito territoriale dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed è individuato dalla carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge. Alla zonizzazione e perimetrazione definitiva si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del parco.

 2. Le finalità del parco sono:

a)    conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola;

b)   tutela, risanamento, restauro, valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;

c)    recupero di aree degradate nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

d)   promozione e realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;

e)    incentivazione di attività culturali e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale;

f)     promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell’area;

g)    qualificazione e promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell’occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;

h)    valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più signific significative. 

Art. 2

Strumenti di pianificazione 

1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 e dall’articolo 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in quanto applicabili. 

Art. 3

Strumenti di attuazione 

1. Sono strumenti attuativi del parco: il Programma di Sviluppo del parco; i Progetti di Intervento Particolareggiato; il Regolamento del parco, come disciplinati dagli articoli 16, 18, 20 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni. 

Art. 4

Ente di gestione 

1. L’ente di gestione del parco è un consorzio obbligatorio costituito tra le province di Ravenna e Bologna, i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le comunità montane dell’Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al consorzio possono aderire eventuali altri comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni. 

2. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla provincia di Ravenna, d’intesa con la provincia di Bologna e con gli altri enti di cui al comma 1. La proposta è formulata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività dell’ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni. 

4. In relazione alla particolare vocazione agricola del territorio del parco, l’ente di gestione, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà di un comitato di consultazione per l’agricoltura, composto dai rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nel territorio del parco. Il comitato di consultazione per l’agricoltura esprimerà pareri obbligatori in relazione a:

a)      piano territoriale del parco;

b)      regolamento del parco;

c)      programma di sviluppo del parco;

d)      progetti di intervento particolareggiato e progetti di iniziativa dell’ente di gestione, relativi alle materie agricole e forestali.

Le modalità di funzionamento e la composizione del comitato di consultazione per l’agricoltura sono disciplinate con apposito atto da parte dell’ente di gestione, secondo le indicazioni contenute nello statuto del consorzio. 

Art. 5

Comitato tecnico-scientifico 

1. La nomina e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico del parco sono disciplinati dall’art. 15 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni. Lo statuto dell’ente di gestione ne definisce la composizione, secondo il principio dell’interdisciplinarietà. 

Art. 6

Zonizzazione 

1. L’area del parco, individuata nella carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, viene suddivisa in 4 zone: 

a)    zona A – Protezione integrale – rupe della riva di San Biagio; risorgente del rio Basino; rupi di monte Mauro; risorgente del rio Cavinale. Rappresentano le aree superficiali del parco che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche alla presenza di siti difficilmente accessibili; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza conservazionistica locale (Cheilanthes persica, Staphilea pinnata, Galanthus nivalis, Monticola solitarius) e comunitaria (Bubo bubo) e alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi, pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste di Quercus ilex et Quercus rotundifolia).

b)   zona B – Protezione generale – rupi ed emergenze gessose, aree a vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga), ingressi delle grotte e doline. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle specie di prioritaria importanza locale (Phillitis scolopendrium, Helianthemum jonium, Speleomantes italicus, Bombina pachypus, Nyctalus noctula, Plecotus austriacus, Hystrix cristata) e comunitaria (Callimorpha quadripunctaria, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambix cerdo, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythi, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis) e alcuni habitat di importanza comunitaria (oltre a quelli già citati per la zona A, formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae, grotte non ancora sfruttate a livello turistico, foreste di Castanea sativa).

c)    zona C – Protezione e valorizzazione agroambientale – zone prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone immediatamente circostanti l’emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie secondarie e rupi gessose, in territori che hanno subìto la secolare attività dell’uomo; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale (Rhamnus alaternus, Typha minima, Lanius senator) e comunitaria (Triturus carnifex, Circus pygargus, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana), oltre ad alcuni degli habitat di importanza comunitaria precedentemente citati (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae).

d)   pre-parco - Area di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile - caratterizzato dalle seguenti tipologie ambientali:

1)   agricola: zone distanti dall’emergenza gessosa, caratterizzate da un’agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui;

2)   fluviale: tratti di corsi d’acqua appenninici principali che attraversano in direzione Sud-Nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale (Padogobius martensi) e comunitaria (Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Rutilus rubilio, Barbus plebejus, Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Alcedo atthis), oltre ad un habitat di importanza comunitaria (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior: Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

3)   urbana: principali centri storici sorti sull’emergenza gessosa o nelle sue vicinanze, ma ad essa strettamente connessi. 

Art. 7

Norme di salvaguardia 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del piano territoriale del parco, fermi restando eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, alle singole zone di salvaguardia si applicano le seguenti norme di salvaguardia: 

a)  Zona A. In questa zona l’ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l’attività venatoria. L’accesso è consentito esclusivamente per scopi didattici ed educativi con l’ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall’ente di gestione e per scopi scientifici previa autorizzazione dell’ente di gestione. L’accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12, o ad altri gruppi speleologici specificamente autorizzati dall’ente di gestione.

b)  Zona B. In questa zona suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti.

1)  Nelle zone B sono vietate le seguenti attività:

1.1)     la costruzione di nuove opere edilizie;

1.2)     l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;

1.3)     la modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

1.4)     la modifica o l’alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;

1.5)     l’eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;

1.6)     la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;

1.7)     la ceduazione dei castagneti da frutto e il taglio per utilizzazione dei cedui invecchiati;

1.8)     l’accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;

1.9)     l’apertura di nuove strade ad uso pubblico;

1.10)  l’apertura di nuove cave o discariche;

1.11)  accendere fuochi all’aperto;

1.12)  il campeggio libero;

1.13)  l’attività venatoria.

2)  Nelle zone B sono specificatamente ammesse le seguenti attività:

2.1)   sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro scientifico e di restauro di risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d’uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività istituzionali del parco o a servizio delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d’intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune;

2.2)   il taglio selettivo finalizzato alla conversione all’alto fusto;

2.3)   gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;

2.4)   l’apertura di piste ad uso forestale;

2.5)   la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

2.6)   la ricerca, l’accesso, l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L’accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell’ente di gestione.

c)  Zona C. In questa zona sono consentite le attività agricole, agrituristiche, forestali, zootecniche non intensive, turistico-escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento.

1)  Nelle zone C sono vietate le seguenti attività:

1.1)la modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

1.2)la modifica o l’alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;

1.3)l’eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;

1.4)la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;

1.5)la ceduazione dei castagneti da frutto;

1.6)l’accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;

1.7)l’apertura di nuove strade ad uso pubblico;

1.8)l’apertura di nuove cave o discariche;

1.9)l’attività venatoria.

2)  Nelle zone C sono specificatamente ammesse le seguenti attività:

2.1)interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro di risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie d’intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune;

2.2)nuove edificazioni unicamente se finalizzate all’esercizio delle attività agricole, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo;

2.3)l’apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività colturali;

2.4)l’utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 31 maggio 1995; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all’alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l’eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell’ente di gestione;

2.5)interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;

2.6)interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;

2.7)l’attività alieutica, secondo le norme previste dai piani ittici provinciali;

2.8)la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

2.9)la ricerca, l’accesso, l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L’accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell’ente di gestione.

3)  Nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di m. 10 dagli limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, sono vietati: l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti limitati interventi finalizzati all’uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.

d)  Pre-Parco. Alle zone di pre-parco si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, nel rispetto di prescrizioni, direttive ed indirizzi dei vigenti piani territoriali di coordinamento provinciale, eccetto quanto di seguito specificamente previsto.

1)  Nelle aree di pre-parco sono vietate le seguenti attività:

1.1)l’accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;

1.2)la modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

1.3)la modifica o l’alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;

1.4)l’eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;

1.5)la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.

2)     Sono consentiti la ricerca, l’accesso, l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico.

3)     Nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di m. 10 dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, sono vietati: l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti interventi finalizzati all’uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.

4)     La continuità idrica del corso d’acqua e la morfologia dell’alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica, sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.

5)     Per il periodo compreso tra l’istituzione del parco e l’approvazione del piano territoriale del parco, l’attività venatoria, viene regolata secondo le modalità previste dai piani faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori. 

Art. 8

Vigilanza e sanzioni 

1. L’attività di vigilanza e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 11/88 e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 9

Norme transitorie e finali 

1. L’ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi naturali di cui all’art.6. A tal fine, fino all’approvazione del piano territoriale del parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, ad esclusione dei territori urbanizzati dei singoli piani regolatori generali previsti dall’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, vengono trasmessi al parco da parte degli enti competenti per l’autorizzazione. Il parco esprime un nulla osta motivato entro il termine di 60 giorni oltre il quale il nulla osta deve intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l’ente di gestione non si sarà dotato di idonee strutture tecniche, per l’espressione dei nulla osta di propria competenza potrà avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione. 

2. Fino all’approvazione del piano territoriale del parco la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati. 

3. L’ente di gestione, d’intesa con le province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche quali-quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C di parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l’impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e del comitato di consultazione per l’agricoltura di cui al comma 4 del precedente articolo 3. 

4. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 11/88 e alle sue successive modificazioni e integrazioni.

   

Speleo GAM Mezzano