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allegato a) alla
deliberazione del Consiglio provinciale n................
del ................................. PROGETTO
DI LEGGE per
l’istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola Art.
1 Istituzione
del parco regionale e finalità 1.
Con la presente legge è istituito il parco regionale della Vena del
Gesso Romagnola. Il perimetro del parco ricade nell’ambito
territoriale dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme,
Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed è individuato dalla
carta in scala 1:25.000 allegata alla presente legge. Alla zonizzazione
e perimetrazione definitiva si procederà in sede di approvazione del
piano territoriale del parco. 2.
Le finalità del parco sono: a)
conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente
naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle
associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e
delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse
scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli
elementi tutelati dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e ai fenomeni
carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del
Gesso Romagnola; b)
tutela, risanamento, restauro, valorizzazione delle preesistenze
edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e
degli assetti storici del paesaggio; c)
recupero di aree degradate nonché ricostituzione e difesa degli
equilibri ecologici; d)
promozione e realizzazione di programmi di studio, di ricerca e
di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici; e)
incentivazione di attività culturali e del tempo libero
collegate alla fruizione ambientale; f)
promozione della agricoltura biologica, di quella legata a
modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni
agroalimentari tipiche dell’area; g)
qualificazione e promozione delle attività economiche
compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell’occupazione
locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile; h)
valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e
delle identità locali più Art.
2 Strumenti
di pianificazione 1.
Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed
integrata dalla legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 e
dall’articolo 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in
quanto applicabili. Art.
3 Strumenti
di attuazione 1.
Sono strumenti attuativi del parco: il Programma di Sviluppo del parco;
i Progetti di Intervento Particolareggiato; il Regolamento del parco,
come disciplinati dagli articoli 16, 18, 20 della legge regionale n.
11/88 e successive modificazioni. Art.
4 Ente
di gestione 1.
L’ente di gestione del parco è un consorzio obbligatorio costituito
tra le province di Ravenna e Bologna, i comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e
le comunità montane dell’Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al
consorzio possono aderire eventuali altri comuni che abbiano interesse
alla gestione del parco medesimo ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale n. 11/88 e successive modificazioni. 2.
La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’ente di
gestione sulla base di una proposta formulata dalla provincia di
Ravenna, d’intesa con la provincia di Bologna e con gli altri enti di
cui al comma 1. La proposta è formulata entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge. 3.
Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività
dell’ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14
bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge regionale n. 11/88 e
successive modificazioni. 4.
In relazione alla particolare vocazione agricola del territorio del
parco, l’ente di gestione, nello svolgimento della propria attività,
si avvarrà di un comitato di consultazione per l’agricoltura,
composto dai rappresentanti delle associazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative nel territorio del parco. Il comitato di
consultazione per l’agricoltura esprimerà pareri obbligatori in
relazione a: a)
piano territoriale del parco; b)
regolamento del parco; c)
programma di sviluppo del parco; d)
progetti di intervento particolareggiato e progetti di iniziativa
dell’ente di gestione, relativi alle materie agricole e forestali. Le
modalità di funzionamento e la composizione del comitato di
consultazione per l’agricoltura sono disciplinate con apposito atto da
parte dell’ente di gestione, secondo le indicazioni contenute nello
statuto del consorzio. Art.
5 Comitato
tecnico-scientifico 1.
La nomina e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico del parco
sono disciplinati dall’art. 15 della legge regionale n. 11/88 e
successive modificazioni. Lo statuto dell’ente di gestione ne
definisce la composizione, secondo il principio dell’interdisciplinarietà. Art.
6 Zonizzazione 1.
L’area del parco, individuata nella carta in scala 1:25.000 allegata
alla presente legge, viene suddivisa in 4 zone: a)
zona A – Protezione integrale – rupe della riva di San
Biagio; risorgente del rio Basino; rupi di monte Mauro; risorgente del
rio Cavinale. Rappresentano le aree superficiali del parco che
possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche
alla presenza di siti difficilmente accessibili; ospitano alcune delle
specie di prioritaria importanza conservazionistica locale (Cheilanthes persica, Staphilea
pinnata, Galanthus nivalis,
Monticola solitarius) e
comunitaria (Bubo bubo) e
alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose calcicole
rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion
albi, pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste
di Quercus ilex et Quercus rotundifolia). b)
zona B – Protezione generale – rupi ed emergenze gessose,
aree a vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga),
ingressi delle grotte e doline. Rappresentano aree superficiali ad
elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai
sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle
specie di prioritaria importanza locale (Phillitis
scolopendrium, Helianthemum
jonium, Speleomantes italicus,
Bombina pachypus, Nyctalus noctula, Plecotus
austriacus, Hystrix cristata)
e comunitaria (Callimorpha
quadripunctaria, Lucanus
cervus, Osmoderma eremita, Cerambix
cerdo, Pernis apivorus, Caprimulgus
europaeus, Lullula arborea,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus
euryale, Myotis blythi, Miniopterus schreibersi, Myotis
myotis) e alcuni habitat di importanza comunitaria (oltre a quelli
già citati per la zona A, formazioni di Juniperus
communis su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia, formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco
Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia
su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion
caeruleae, grotte non ancora sfruttate a livello turistico, foreste
di Castanea sativa). c)
zona C – Protezione e valorizzazione agroambientale – zone
prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone
immediatamente circostanti l’emergenza gessosa, caratterizzate da
agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da
residui habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie
secondarie e rupi gessose, in territori che hanno subìto la secolare
attività dell’uomo; ospitano alcune delle specie di prioritaria
importanza locale (Rhamnus
alaternus, Typha minima, Lanius senator) e comunitaria (Triturus
carnifex, Circus pygargus,
Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza
hortulana), oltre ad alcuni degli habitat di importanza comunitaria
precedentemente citati (formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco
Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia
su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion
caeruleae). d)
pre-parco - Area di promozione dello sviluppo locale
ecosostenibile - caratterizzato dalle seguenti tipologie ambientali: 1)
agricola: zone distanti dall’emergenza gessosa, caratterizzate
da un’agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle
colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui; 2)
fluviale: tratti di corsi d’acqua appenninici principali che
attraversano in direzione Sud-Nord la Vena del Gesso Romagnola,
caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; ospitano alcune delle
specie di prioritaria importanza locale (Padogobius
martensi) e comunitaria (Chondrostoma
genei, Leuciscus souffia, Rutilus
rubilio, Barbus plebejus, Barbus
meridionalis, Cobitis taenia,
Alcedo atthis), oltre ad un
habitat di importanza comunitaria (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior: Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae); 3)
urbana: principali centri storici sorti sull’emergenza gessosa
o nelle sue vicinanze, ma ad essa strettamente connessi. Art.
7 Norme
di salvaguardia 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all’approvazione del piano territoriale del parco, fermi restando
eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, alle singole zone di
salvaguardia si applicano le seguenti norme di salvaguardia: a)
Zona A. In questa
zona l’ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni
intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici,
geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa
l’attività venatoria. L’accesso è consentito esclusivamente per
scopi didattici ed educativi con l’ausilio di guide abilitate ed
autorizzate dall’ente di gestione e per scopi scientifici previa
autorizzazione dell’ente di gestione. L’accesso agli ambienti
carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui alla
legge regionale 15 aprile 1988, n. 12, o ad altri gruppi speleologici
specificamente autorizzati dall’ente di gestione. b) Zona B. In questa
zona suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente
protetti. 1)
Nelle zone B sono vietate le seguenti attività: 1.1)
la costruzione di nuove opere
edilizie; 1.2)
l’esecuzione di opere di
trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla
tutela dell’ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti
colturali esistenti; 1.3)
la modifica o l’alterazione
del sistema idraulico sotterraneo; 1.4)
la modifica o l’alterazione di
grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o
sotterranei; 1.5)
l’eliminazione delle siepi e
della vegetazione di ripa di torrenti e fossi; 1.6)
la conversione dei prati
seminaturali e dei pascoli; 1.7)
la ceduazione dei castagneti da
frutto e il taglio per utilizzazione dei cedui invecchiati; 1.8)
l’accesso non regolamentato
alle grotte e alle cavità naturali; 1.9)
l’apertura di nuove strade ad
uso pubblico; 1.10)
l’apertura di nuove cave o
discariche; 1.11)
accendere fuochi all’aperto; 1.12)
il campeggio libero; 1.13)
l’attività venatoria. 2)
Nelle zone B sono specificatamente ammesse le seguenti attività: 2.1)
sugli edifici esistenti,
interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
restauro scientifico e di restauro di risanamento conservativo senza
modifiche di destinazione d’uso, tranne nei casi in cui siano
strettamente finalizzati alle attività istituzionali del parco o a
servizio delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle
categorie d’intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti
strumenti urbanistici di ciascun comune; 2.2)
il taglio selettivo finalizzato
alla conversione all’alto fusto; 2.3)
gli interventi di contenimento e
controllo della vegetazione ai margini dei coltivi; 2.4)
l’apertura di piste ad uso
forestale; 2.5)
la realizzazione di
infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché
previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 2.6)
la ricerca, l’accesso,
l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le
necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o
speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati
alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna di cui
alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì
consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L’accesso ad
altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione
dell’ente di gestione. c) Zona C. In questa zona sono consentite le attività agricole,
agrituristiche, forestali, zootecniche non intensive,
turistico-escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro
svolgimento. 1)
Nelle zone C sono vietate le seguenti attività: 1.1)la
modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo; 1.2)la
modifica o l’alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri
fenomeni carsici superficiali o sotterranei; 1.3)l’eliminazione
delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi; 1.4)la
conversione dei prati seminaturali e dei pascoli; 1.5)la
ceduazione dei castagneti da frutto; 1.6)l’accesso
non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali; 1.7)l’apertura
di nuove strade ad uso pubblico; 1.8)l’apertura
di nuove cave o discariche; 1.9)l’attività
venatoria. 2)
Nelle zone C sono specificatamente ammesse le seguenti attività: 2.1)interventi
esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
scientifico e di restauro di risanamento conservativo, di
ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie
d’intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti
urbanistici di ciascun comune; 2.2)nuove
edificazioni unicamente se finalizzate all’esercizio delle attività
agricole, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici
di ciascun comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei
crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto
delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove
costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie
edilizie proprie del luogo; 2.3)l’apertura
di piste ad uso privato finalizzate alle attività colturali; 2.4)l’utilizzo
dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto
nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di
massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 31 maggio 1995; in particolare, sono favoriti gli
interventi di conversione all’alto fusto dei cedui (mediante
invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale
controllata nelle formazioni termoxerofile); l’eventuale utilizzazione
dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta
dell’ente di gestione; 2.5)interventi
di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione; 2.6)interventi
di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi; 2.7)l’attività
alieutica, secondo le norme previste dai piani ittici provinciali; 2.8)la
realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente
locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 2.9)la
ricerca, l’accesso, l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi
carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a
scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi
speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna
di cui alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì
consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L’accesso ad
altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione
dell’ente di gestione. 3)
Nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di m. 10 dagli
limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei
corsi d’acqua naturali, sono vietati: l’utilizzazione agricola del
suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per
l’arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della
vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono
consentiti limitati interventi finalizzati all’uso degli accessi
tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di
irrigazione e difesa del suolo. d) Pre-Parco. Alle zone di pre-parco si applicano le norme dei
piani urbanistici vigenti, nel rispetto di prescrizioni, direttive ed
indirizzi dei vigenti piani territoriali di coordinamento provinciale,
eccetto quanto di seguito specificamente previsto. 1)
Nelle aree di pre-parco sono vietate le seguenti attività: 1.1)l’accesso
non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali; 1.2)la
modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo; 1.3)la
modifica o l’alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri
fenomeni carsici superficiali o sotterranei; 1.4)l’eliminazione
delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi; 1.5)la
conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree
calanchive. 2)
Sono consentiti la ricerca,
l’accesso, l’esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici,
nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo
scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi
speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna
di cui alla legge regionale n. 12/88; l’accesso alle grotte è altresì
consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. 3)
Nelle aree esondabili e,
comunque, per una fascia di m. 10 dal limite degli invasi e degli alvei
di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, sono
vietati: l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo
produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, al fine di
favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di
corridoi ecologici; sono consentiti interventi finalizzati all’uso
degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle
opere di irrigazione e difesa del suolo. 4) La continuità idrica del corso d’acqua e la morfologia dell’alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica, sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati. 5)
Per il periodo compreso tra l’istituzione del parco e
l’approvazione del piano territoriale del parco, l’attività
venatoria, viene regolata secondo le modalità previste dai piani
faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori. Art.
8 Vigilanza
e sanzioni 1.
L’attività di vigilanza e le sanzioni sono disciplinate dagli
articoli 31 e 32 della legge regionale n. 11/88 e successive
modificazioni e integrazioni. Art.
9 Norme
transitorie e finali 1.
L’ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi
naturali di cui all’art.6. A tal fine, fino all’approvazione del
piano territoriale del parco, i progetti relativi agli interventi
ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, ad
esclusione dei territori urbanizzati dei singoli piani regolatori
generali previsti dall’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47, vengono trasmessi al parco da parte degli enti competenti
per l’autorizzazione. Il parco esprime un nulla osta motivato entro il
termine di 60 giorni oltre il quale il nulla osta deve intendersi
rilasciato positivamente. Fino a quando l’ente di gestione non si sarà
dotato di idonee strutture tecniche, per l’espressione dei nulla osta
di propria competenza potrà avvalersi del personale tecnico degli enti
consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione. 2.
Fino all’approvazione del piano territoriale del parco la pesca e la
raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono
con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la
regolamentazione predisposta dagli enti delegati. 3.
L’ente di gestione, d’intesa con le province territorialmente
interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche
quali-quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C
di parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza piani di
gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in
soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat
naturali e per diminuire l’impatto sui coltivi da parte della fauna
selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di
caccia e sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica e del comitato di consultazione per l’agricoltura di cui al
comma 4 del precedente articolo 3. 4. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 11/88 e alle sue successive modificazioni e integrazioni. |
Speleo GAM Mezzano